Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 25 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, e' stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI E DELLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 1
(Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche)
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche) - 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".
Art. 2
(Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) - 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
3. Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".
Art. 3
(Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) - 1. Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche' alle societa' semplici e alle societa' ed associazioni ad esse equiparate.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".
Art. 4
(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta) - 1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. La dichiarazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29.".
Art. 5
(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni)
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni) - 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 53.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle societa' menzionate nel comma 1 dell'articolo 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".
Art. 6
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni)
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni) - 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1 giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.
4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'articolo 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8.
5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32.".
Art. 7
(Presentazione delle dichiarazioni)
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Presentazione delle dichiarazioni) - 1. La dichiarazione e' presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze.
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
4. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.
6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.
8. Le societa' che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43.
9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova puo' essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.
11. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.".
Art. 8
(Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) nell'articolo 10, primo comma, dopo le parole: "il liquidatore" sono inserite le seguenti: "nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria";
b) nell'articolo 38, terzo comma, le parole: "e dai relativi allegati" sono soppresse;
c) nell'articolo 39, secondo comma, la lettera b) e' abrogata;
d) nell'articolo 65, terzo comma, concernente la proroga dei termini pendenti alla data della morte del contribuente, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' scaduto il termine prorogato.".
Art. 9
(Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta)
1. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, riguardante la facolta' dei sostituti d'imposta di prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a venti e' data facolta' di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta.".
2. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 15, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e' sostituito dal seguente: "15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo ed adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro il mese di luglio, le apposite dichiarazioni ricevute, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8 del citato decreto n. 600 del 1973. La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire con le modalita' previste dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973, per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.".
3. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 concernente norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.
Art. 10
(Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali)
1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 20, terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione all'anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".
Art. 11
(Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Dichiarazione annuale) - 1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10, salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita' all'articolo 8 dello stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza ne' in sede di dichiarazione annuale.
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.";
b) nell'articolo 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente, le parole: "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data";
c) nell'articolo 33, primo comma, lettera b), riguardante il termine di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti minori, le parole: "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno";
d) nell'articolo 35-bis, concernente gli obblighi degli eredi del contribuente, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.";
e) nell'articolo 37, concernente la presentazione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.";
2) nel secondo comma, concernente l'ufficio al quale va presentata la dichiarazione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
Art. 12
(Decorrenza)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, deve essere presentata:
a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998;
b) dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall'anno 2000.
3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
4. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono consegnate o spedite per raccomandata all'amministrazione finanziaria mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di presentazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze organizzative, i termini di cui al presente articolo.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI
Art. 13
(Liquidazione delle imposte sui redditi)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, gli articoli 36-bis e 36-ter sono sostituiti dai seguenti: "Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
Art. 36-ter
(Controllo formale delle dichiarazioni)
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.".
Art. 14
(Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente: "Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.";
b) nell'articolo 55, secondo comma, riguardante il potere di procedere ad accertamento induttivo in talune ipotesi, sono soppresse le parole: "presentata e' priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o".
Art. 15
(Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi)
1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, riguardante il termine per l'accertamento delle dichiarazioni, le parole: "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del quarto anno successivo";
b) al secondo comma, riguardante il termine per l'accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, le parole " fino al 31 dicembre del sesto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre del quinto anno successivo".
Art. 16
(Decorrenza)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
SEZIONE I
VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE
Art. 17
(Oggetto)
1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.
Art. 18
(Termini di versamento)
1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Art. 19
(Modalita' di versamento mediante delega)
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere conferita all'ente poste italiane, secondo modalita' e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.
Art. 20
(Pagamenti rateali)
1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
Art. 21
(Adempimenti delle banche)
1. Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.
2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' applicative nonche' i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalita' di scambio dei dati fra gli interessati.
Art. 22
(Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'articolo 17 puo' operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.
Art. 23
(Pagamento con mezzi diversi dal contante)
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO
Art. 24
(Modalita' di versamento)
1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalita' di affidamento del servizio e i requisiti di idoneita', i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.
2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.
3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalita' stabilite dal regolamento previsto al comma 10.
4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresi' conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.
8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non piu' di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente.
9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvedera' successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5.
10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente: decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalita' di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22.
Art. 25
(Decorrenza e garanzie)
1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dall'anno 1998. Sono ammessi alla compensazione:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
b) dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate ai fini fiscali;
c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La prestazione della garanzia prevista dall'articolo 22 del predetto regolamento riguarda la solvibilita' del contribuente per tutta la durata per la quale e' prestata e fino a concorrenza dell'importo garantito. La garanzia e' prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e' stata prestata. La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso e' stato eseguito.
SEZIONE III
SANZIONI
Art. 26
(Sanzioni al concessionario)
1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarita' che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.
3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 27
(Comitato di indirizzo)
1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il comitato e' nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.
3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.
Art. 28
(Versamenti in favore di enti previdenziali)
1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituo nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con decreto emanato dalle stesse autorita' ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 puo' essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
Articolo 29
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, il lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI
Articolo 30
(Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio)
1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, puo' essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale e' stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.
Art. 31
(Rimborso del credito IVA)
1. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.".