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Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 615

"Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 214
(Rettifica G.U. n. 7 del 10 gennaio 1997)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 52, recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE in materia di compatibilita' elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, recante disposizioni di attuazione della citata direttiva 89/336/CEE, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;

Riconosciuta l'opportunita' di riordinare, con normativa organica, la materia gia' disciplinata dal decreto legislativo n. 476 del 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni sulla compatibilita' elettromagnetica

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonche' le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
b) "disturbi elettromagnetici", i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
c) "immunita'", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
d) "compatibilita' elettromagnetica", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto cio' che si trova in tale ambiente;
e) "organismo competente", ogni organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
f) "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato e' conforme ai requisiti del presente decreto;
g) "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri Stati membri;
h) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
i) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni;
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
l) "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
m) "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le relative modalita' di controllo.

2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.

5. Agli apparecchi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1980, n. 209.

Art. 3.
Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio

1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Art. 4.
Requisiti di protezione

1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:
a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
b) essi abbiano un adeguato livello di immunita' intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

2. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3.

Art. 5.
Misure speciali

1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali:
a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per ovviare ad un problema di compatibilita' elettromagnetica gia' esistente o prevedibile;
b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.

2. Le autorita' competenti notificano alla commissione europea ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.

Art. 6.
Presunzione di conformita'

1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano:
a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorita' competenti di cui all'art. 9;
b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorita' di cui alla lettera a).

2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se sussiste la documentazione di cui all'art. 7, comma 2.

3. Le autorita' competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

Art. 7.
Dichiarazione e marcatura CE di conformita'

1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformita' degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto e' attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea. La dichiarazione, di cui all'allegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle autorita' competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.

2. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato comunitario, la conformita' alle disposizioni del presente decreto e' attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalita' attuate per garantire la conformita' dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un organismo competente. La conformita' di tali apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica e' attestata secondo la procedura prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui ne' il fabbricante, ne' il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformita' ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Questi e' responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione.

4. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione nel mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono accompagnare ciascun esemplare dell'apparecchiatura immessa in commercio.

5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di conformita', di cui all'allegato 1, sull'apparecchio, sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio.

6. E' vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE.

7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.

8. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario.

9. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorita' competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.

10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori, nelle officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere rispettati i requisiti di protezione, non e' richiesto alcun attestato di conformita' CE ed alcun contrassegno.

11. Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi componenti e' richiesta una dichiarazione CE di conformita'; gli apparecchi ed i sistemi componenti devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore, in modo da assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.

Art. 8.
Organismi notificati - Esame CE del tipo

1. La rispondenza alle norme di compatibilita' elettromagnetica degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea, dopo che l'interessato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Unione europea.

2. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti disciplinati, anche ai fini della valutazione della compatibilita' elettromagnetica, dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

3. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma 1, e' rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti;
b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti.

4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'attestato o il certificato CE del tipo, di cui al comma 3, e' tenuto al versamento di una somma di lire seicentomila a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio del documento.

5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

6. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo e' rilasciato sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede nell'Unione europea.

7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i laboratori di prova con sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilita' elettromagnetica secondo la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

8. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere designati, oltre quelli citati nel comma 3, altri organismi notificati di cui all'art. 1, comma 1, lettera g).

9. Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono revocate se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2.

Art. 9.
Autorita' competenti e organismi competenti

1. Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto sono:
a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi limitatamente alla protezione delle radiocomunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo di tali ultimi apparecchi;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli apparecchi diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo quanto specificato nella lettera a).

2. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti, nel settore della compatibilita' elettromagnetica, organismi competenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), secondo la procedura riportata nel capo II.

3. Nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 2, gli organismi competenti indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 1° settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i predetti organismi devono ottenere il riconoscimento ai sensi delle norme di cui al capo II.

Art. 10.
Funzioni delle autorita' competenti - Vigilanza

1. Le autorita' competenti di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4;
b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi;
c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformita' degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6.

2. Al fine di verificare la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti nonche' presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli apparecchi.

5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di protezione. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorita' competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed i laboratori accreditati.

7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' con propri provvedimenti affidare, non in esclusiva, attivita' di verifica ad istituti, enti o laboratori, purche' dotati di comprovate capacita' tecniche e di adeguate attrezzature; con i provvedimenti sono stabiliti limiti e modalita' operative e puo' essere determinata la durata dell'affidamento.

8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le autorita' competenti di cui al comma 1, i nominativi degli organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE nonche' i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

Art. 11.
Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, e' assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non e' stata rilasciata detta attestazione, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita', e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, l'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

5. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta marcatura CE o apporta per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

7. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:
a) non conformi ai requisiti di protezione;
b) privi della prescritta marcatura CE;
c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8, ancorche' dotati della marcatura CE;
d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilita' e la leggibilita'.

8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e' proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.

Capo II
Procedura di riconoscimento degli organismi competenti

Art. 12.
Riconoscimento degli organismi competenti

1. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come competenti in uno o piu' settori della compatibilita' elettromagnetica debbono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 2.

2. Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 e' effettuato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art. 13, decorso il quale la domanda si considera respinta.

Art. 13.
Domanda di riconoscimento

1. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 12 deve essere inviata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi, che ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale della produzione industriale.

2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, deve specificare:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo o sede del richiedente;
c) denominazione dell'organismo;
d) sede dell'organismo;
e) settore specifico di competenza con l'indicazione delle possibili categorie di apparecchiature e dei fenomeni elettromagnetici di interesse;
f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento dell'organismo;
g) eventuali accreditamenti ottenuti;
h) elenco degli allegati.

3. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) manuale della qualita' del laboratorio di prova interno all'organismo, redatto in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN 45001 ed alla norma UNI CEI 70012;
c) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle condizioni minime di cui all'allegato 2;
d) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di valutazione tecnica; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente e' un organismo pubblico;
e) copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da altri organismi;
f) elenco del personale del laboratorio di prova interno all'organismo con l'indicazione delle relative qualifiche, dei titoli di studio e delle mansioni;
g) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;
h) procedura adottata per l'identificazione dei fenomeni elettromagnetici interessanti un prodotto posto ad esame, per la selezione delle prove e delle verifiche di laboratorio ritenute necessarie nonche' per la valutazione dei risultati di prova e per la stesura della relazione tecnica relativa.

4. Per l'accertamento dell'idoneita' a svolgere i compiti ai quali si riferisce il riconoscimento, i Ministeri competenti possono richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2.

Art. 14.
Valutazione dell'organismo

1. Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla convocazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti del gruppo di lavoro non e' dovuto alcun compenso.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le domande di cui all'art. 13 e ad indicare i nominativi degli ispettori per la valutazione del laboratorio di prova dell'organismo candidato attraverso l'esame del manuale della qualita' del laboratorio di prova e mediante visita ispettiva.

3. Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo aver esaminato il manuale della qualita', comunicano l'esito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica tale risultato all'organismo fissando modalita' e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale stesso.

5. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito positivo, la direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa la relazione finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni.

6. Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 5, la commissione tecnica consultiva prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, propone il riconoscimento dell'organismo che viene, successivamente, formalizzato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il riconoscimento ha la durata di tre anni.

Art. 15.
Sorveglianza del riconoscimento

1. Con periodicita' annuale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone visite di sorveglianza presso gli organismi riconosciuti.

Art. 16.
Rinnovo del riconoscimento

1. Ai fini del rinnovo del suo riconoscimento, l'organismo deve presentare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del riconoscimento, una domanda di rinnovo con l'integrazione della documentazione di cui all'art. 13, qualora sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione gia' presentata.

2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento, con le modalita' di cui all'art. 14.

3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori e' positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del rapporto stesso, un nuovo attestato di riconoscimento.

4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori e' negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 17.

Art. 17.
Sospensione e revoca del riconoscimento

1. Il riconoscimento puo' essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione tecnica consultiva, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte dell'organismo riconosciuto degli impegni assunti.

2. Il riconoscimento e' revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui l'organismo riconosciuto non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'attestato di riconoscimento.

3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati all'organismo interessato.

Art. 18.
Proventi

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano, ai fini del riconoscimento degli organismi competenti, le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni conto terzi dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 19.
Disposizione transitoria

1. Fino al 1° gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato comunitario e la messa in servizio degli apparecchi conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.

Art. 20.
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' abrogato il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, ad eccezione dell'art. 14, comma 2.


(Si omette il testo degli Allegati)