Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 51
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;
Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una più completa attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, così da consentire all'italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;
Considerata la necessità di apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte definirne più opportunamente alcune modalità applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 29 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «congiunta» sono inserite le seguenti: «, di seguito JI»;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pulito» sono inserite le seguenti: «, di seguito CDM»;
c) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:
1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;»;
d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di contatto»: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L `autorizzazione e' rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1 le parole: «il gestore di un impianto che esercita» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori degli impianti che esercitano»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorità nazionale competente» sono inserite le seguenti : «non prima di centottanta giorni ed»;
c) al comma 4 le parole: «del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti parole: «del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3».
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: «almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto» sono sostituite dalle seguenti parole: «non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'Autorità Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.».
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed e' designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.»;
b) al comma 2, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
«t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni»;
d) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis) Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri.
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater). La Segreteria tecnica e' composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE»;
e) al comma 5, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter»;
f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.»;
g) i commi 6 e 7 sono abrogati.
6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».
7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.».
8. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT»,
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel Registro e' annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15 comma 5.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera l).»;
d) il comma 6 e' abrogato.
9. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «C (2004)/130» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».
10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
2. L'APAT e' responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonche' della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
4. L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
11. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n 216, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.».
12. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «al Comitato» sono inserite le seguenti: «e all'APAT».
13. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituto dal seguente:
«2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) il comma 3 e' sostituto dal seguente:
«3. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.»;
c) il comma 5 e' abrogato.
14. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 7 e' abrogato.
15. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.»;
b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: «un numero di quote di emissioni corrispondenti alle» sono inserite le seguenti: «quote di»;
c) al comma 7, le parole: «16, comma 5» sono sostituite dalle seguenti. «15, comma 5» e la parola: «assegnate» e' sostituita dalla seguente «rilasciate»;
d) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.»;
e) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.»;
b) il comma 4 e' abrogato.
17. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.».
18. All'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 4, 7 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresì della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.».
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,».
19. All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: «dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13».
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.