Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2004;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che esclude i lavoratori mobili dal campo di applicazione del decreto sull'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
Visto il regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo 2002, e' diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonche' a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 561/06», oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
2. Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.
Art. 3.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile e' sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b);
4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo e' sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso;
b) tempi di disponibilità:
1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;
c) posto di lavoro:
1) il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonche' i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa;
2) il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
3) qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;
d) lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che e' al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi;
e) autotrasportatore autonomo: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che e' abilitata a lavorare per conto proprio e che non e' legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che e' libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;
f) persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;
g) settimana: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica;
h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00;
i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;
l) tempi di inattività: tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione;
m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Art. 4.
Durata massima settimanale della prestazione di lavoro
1. La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.
2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative definiscono le modalità e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalità con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili.
4. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
Art. 5.
Riposi intermedi
1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.
Art. 6.
Periodi di riposo
1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.
Art. 7.
Lavoro notturno
1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.
2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreche' il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
Art. 8.
Informazione e registri
1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.
3. Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La contrattazione collettiva definisce le modalità di informazione di cui al comma l.
Art. 9.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.
5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia in esso disciplinata, salvo le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 4 possono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stipula dei predetti accordi si fa riferimento agli accordi esistenti.