Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 198
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.228
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), come modificata, dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), ed in particolare, l'articolo 26-bis e l'allegato B;
Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante
Codice delle assicurazioni private
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla lettera fff) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole:
«sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea»;
b) sono aggiunti infine i seguenti numeri:
«4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e non può svolgere per conto dell'impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione» sono soppresse.
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.».
4. L'articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' cosi sostituito:
«1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1.».
5. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.».
6. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa). - 1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
Art. 142-ter (Utenti della strada non motorizzati). - 1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.».
7. All'articolo 148, comma 1, secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «congrua» sono inserite le seguenti: «e motivata».
8. All'articolo 155, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.».
9. All'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.»;
b) al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
«Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i danni alle cose.»;
c) al comma 4, le parole: «e d)» sono sostituite con: «, d), d-bis) e d-ter)».
10. All'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«, d), d-bis) e d-ter)».
11. All'articolo 287 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«, d), d-bis) e d-ter)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.».
12. All'articolo 290 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«, d), d-bis) e d-ter)».
13. All'articolo 292 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«, d), d-bis) e d-ter)».
14. L'articolo 317, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.».
Art. 2.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
Norme abrogate
1. Dalla data di applicazione dei massimali di cui all'art. 1, comma 4, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.