stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140

"

Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2004/48/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633, del Capo VII-bise dell'articolo 99-bis

1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII e' inserito il seguente:

«Capo VII-bis - Titolarità dei diritti connessi - Art. 99-bis. - 1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».

Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:

«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».

Art. 3.
Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 e' inserito il seguente:

«Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla coniroparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».

Art. 4.
Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis e' inserito il seguente:

«Art. 156-ter. - 1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 5.
Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:

«Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.».

Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:

«Art. 159. - 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.».

Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 161. - 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonche' della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.».

Art. 8.
Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 e' inserito il seguente:

«Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.».

Art. 9.
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis e' inserito il seguente:

«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.».

Art. 10.
Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».

Art. 11.
Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».

Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:

«Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».

Art. 13.
Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-octies e' inserito il seguente:

«Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».

Art. 14.
Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 121 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».

Art. 15.
Introduzione dell'articolo 121-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 e' inserito il seguente:

«Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 16.
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 124 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure correttive e sanzioni civili»;

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.»;

d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.».

Art. 17.
Sostituzione dell'articolo 125 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. L'articolo 125 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' sostituito dal seguente:

«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.».

Art. 18.
Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».

Art. 19.
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 131 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il temine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.».

Art. 20.
Introduzione dell'articolo 144-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Dopo l'articolo 144 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' inserito il seguente:

«Art. 144-bis (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.».

Art. 21.
Introduzione dell'articolo 85-bis nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 e' inserito il seguente:

«Art. 85-bis. - 1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.».