Decreto Legislativo 9 novembre 2005, n. 242
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 76 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, recante attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, concernente disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
Vista la direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'allegato A;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 22 settembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Condizioni di utilizzabilità
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, e' consentita la commercializzazione di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:
a) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31;
b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o piu' prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella comunità alla data del 10 febbraio 2004.
Art. 2.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Allegato (previsto dall'articolo 1, comma 1) SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE A SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI AI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE. Categoria 1. Vitamine. Vitamina E: succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000. Categoria 2. Minerali. BORO: Acido borico; Borato di sodio. CALCIO: Chelato di amminoacidi; Pidolato. CROMO: Chelato di amminoacidi. FERRO: Idrossido ferroso; Pidolato ferroso; Chelato di amminoacidi. SELENIO: Lievito arricchito. MAGNESIO: Chelato di amminoacidi; Pidolato. MANGANESE: Chelato di amminoacidi. ZINCO: Chelato di amminoacidi.