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Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

"Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 1606/2002;

Vista le sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE, in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Principi contabili internazionali

1. Ai fini del presente decreto, per «principi contabili internazionali» si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a:

a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);

b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);

c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);

f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;

g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Art. 3.
Bilancio consolidato

1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non e' revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 4.
Bilancio di esercizio

1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 5.
Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali

1. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non e' applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

2. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 6.
Distribuzione di utili e riserve

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:
a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto;
b)
riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività.

2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva e' integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.

4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile.

5. La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa e' reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Art. 7.
Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali

1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura e' imputato alle riserve disponibili di utili.

4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento e' imputato alle riserve disponibili di utili.

5. L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e' imputato alle riserve disponibili di utili.

6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo e' imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 e' imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

Art. 8.
Patrimoni destinati

1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi contabili internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 9.
Poteri delle autorità

1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le società di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le società di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 10.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera e), le parole «operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V e V-bis»;
b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;».

Art. 11.
Disposizioni tributarie

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 83, comma 1, dopo le parole: «d'imposta,», sono inserite le seguenti: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio»;

b) nell'articolo 102, comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.»;

c) nell'articolo 108, comma 3, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.»;

d) nell'articolo 109, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.»;
2) nella lettera b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.»;

e) all'articolo 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio e' coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.»;
3) il comma 4 e' abrogato;

f) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Operazioni fuori bilancio). - 1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonche' gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita.

Art. 12.
Determinazione dell'Irap

1. I soggetti che adottano i principi contabili internazionali, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al secondo periodo, determinano il valore della produzione netta ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla produzione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, assumendo i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei predetti principi contabili internazionali. Nel rispetto dei vincoli dell'invarianza di gettito con riguardo a ciascuna delle categorie di contribuenti assoggettati all'imposta di cui allo stesso decreto n. 446 del 1997, con decreto regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata la determinazione del valore della produzione sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati in applicazione dei principi contabili internazionali.

2. Nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.».

Art. 13.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.

2. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.

3. Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all'articolo 93 del citato testo unico, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi; detta opzione non e' revocabile.

5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche' l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima applicazione dei principi contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto conformemente ad essi le relative dichiarazioni; restano salvi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.