Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 273
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica della disciplina IVA relativa ai servizi di radiodiffusione e di televisione
ed ai servizi resi tramite mezzi elettronici.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, quarto comma, lettera d), dopo le parole: «servizi di telecomunicazione,» sono inserite le seguenti: «di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici,»;
b) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: «di telecomunicazione,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunità,»;
c) all'articolo 7, quarto comma, dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate;
f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.»;
d) dopo l'articolo 74-quater, e' inserito il seguente:
«Art. 74-quinquies (Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta). - 1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, non identificati in ambito comunitario, possono identificarsi nel territorio dello Stato, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima dell'effettuazione delle operazioni, apposita dichiarazione all'ufficio competente, da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale e' tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonché il conto bancario su cui effettuare il versamento dell'imposta.
2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo, identificati in Italia, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.
3. La dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed eventualmente la ditta e il domicilio fiscale nello Stato extracomunitario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, l'eventuale sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;
c) l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) il numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto previsto;
e) l'attestazione della mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti indicati al comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione ovvero di cessazione nel caso in cui gli stessi non intendano più fornire servizi tramite mezzi elettronici o non soddisfino più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se:
a) comunicano di non fornire più servizi tramite mezzi elettronici;
b) si può altrimenti presupporre che le loro attività soggette ad imposizione siano cessate;
c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo;
d) persistono a non osservare le norme previste dal regime stesso.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato membro.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in conformità ai modelli approvati con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. I soggetti di cui al comma 1 versano, al momento di presentazione della dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta e conservano, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla fine dell'anno di effettuazione delle transazioni, idonea documentazione delle stesse. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorità fiscale del Paese di consumo. Analogamente, l'amministrazione finanziaria può richiedere idonea documentazione per i servizi resi a committenti privati nazionali da parte di prestatori domiciliati o residenti fuori della Comunità che si sono identificati in un altro Stato membro.
10. E' aperta apposita contabilità speciale su cui fare affluire i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9.
11. I soggetti che applicano il regime speciale di cui al presente articolo non possono detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, fermo restando il diritto al recupero dell'imposta mediante richiesta di rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38-ter.
12. Le dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo sono inviate in via telematica.».
2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui ai commi 1, 4 e 6 dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono definite le specifiche tecniche per l'invio telematico delle stesse nonché le ulteriori procedure necessarie per l'attuazione della disciplina prevista dallo stesso articolo; con provvedimento interdirettoriale sono stabilite le modalità di versamento dell'imposta dovuta ai sensi del comma 9 dell'articolo 74-quinquies.
Art. 2.
Periodo di applicazione
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002.
Art. 3.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.