Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalita' e nell'ambito delle attivita' stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalita' operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attivita' non militari.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Art. 2.
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.
Art. 3.
Requisiti di ammissione e durata del servizio
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneita' fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non puo' essere destinato il personale femminile.
Art. 4.
Fondo nazionale per il servizio civile
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, e' collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il piano puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse formalita' del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attivita' di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all'estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilita' speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalita' di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Albi degli enti di servizio civile
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attivita' esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale e' mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.
Art. 6.
Progetti
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalita' per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonche' i criteri e le modalita' di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresi' particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonche' quelli di servizio civile all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorita', i progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attivita' effettuata.
Art. 7.
Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6.
Art. 8.
Rapporto di servizio civile
1. Nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile di cui all'articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano contratti con i soggetti selezionati, al fine dell'impiego nei progetti approvati.
2. Le domande di ammissione al servizio civile, redatte in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, contengono l'indicazione dello specifico progetto in relazione al quale si intende prestare servizio civile e sono presentate all'ente al fine della selezione. Le domande non accolte possono essere ripresentate. Non puo' presentare domanda il giovane che ha in corso con l'ente rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali rapporti nell'anno precedente.
3. Coloro i quali hanno prestato Servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.
4. I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico in conformita' all'articolo 9, comma 2. Nei contratti sono altresi' stabiliti la durata e le modalita' di svolgimento del servizio anche in relazione all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto previsto nel relativo progetto.
5. Il contratto redatto in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle parti, e' inviato al medesimo Ufficio ovvero alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti di cui all'articolo 3, il contratto e' approvato. Dell'approvazione le regioni danno immediata notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto. Il contratto approvato acquista efficacia ed e' denominato contratto per il Servizio civile nazionale.
6. Presso l'Ufficio nazionale e' conservata copia dei contratti approvati ai sensi del presente articolo.
7. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale o le regioni o le province autonome rilasciano un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile.
Art. 9.
Trattamento economico e giuridico
1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero nella misura pari a quella attribuita per il Paese di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale e' sospeso dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. I titolari dell'attestato di cui all'articolo 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale.
Art. 10.
Doveri e incompatibilita'
1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8.
2. La prestazione del servizio civile e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo.
Art. 11.
Formazione al servizio civile
1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalita'. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, e' commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
Art. 12
Servizio civile all'estero
1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonche' del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.
Art. 13.
Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
3. Le universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita' istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione.
5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
Art. 14.
Norme finali
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale e' determinato secondo le modalita' previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.
3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 2004.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.