Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 84
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unita' di prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita' diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprieta';
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale;
h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.
2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.
4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 4.
5. Il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Art. 3.
Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in cui dette quantita' sono generalmente ed abitualmente commercializzati taluni prodotti.
Art. 4.
E s e n z i o n i
1. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Art. 5.
S a n z i o n i
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente decreto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi con le modalita' ivi previste.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva n. 79/581/CEE relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva n. 88/315/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva n. 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino al 1° marzo 2002 l'obbligo di indicare il prezzo per unita' di misura per i prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi non si applica:
a) alle attivita' di vendita sulle aree pubbliche;
b) agli esercizi di vicinato, cosi' come definiti da decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che non effettuino la vendita dei prodotti con modalita' di libero servizio, nei quali il commerciante, o altro personale alle sue dipendenze, assiste il consumatore nella scelta del prodotto;
c) all'attivita' di vendita per asporto effettuata da esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' consentita, limitatamente ai prodotti gia' in circolazione, l'indicazione del prezzo per unita' di misura su etichette, imballaggi e cataloghi predisposti in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903 e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78.
Art. 8.
Disposizione finale
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.