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Decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147

"Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2008


Art. 1.
Partecipazione di personale delle Forze armate

1. E' autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: "«EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

Art. 2
Partecipazione di personale civile

1. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia»", di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma 1.

3. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico e' stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

4. E' autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l'anno 2008, per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori.

Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 3.803.704 per l'anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 86.955, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) quanto a euro 2.116.749, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.