Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005
Art. 1.
Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione
1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».
2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonche' quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.
3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e' prorogato al 30 settembre 2005.
Art. 2.
Premio di concentrazione
1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;
b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui e' ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.
2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed e' pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:
a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e
b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.
3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione e' ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, e' approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.
8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Disposizioni in materia di immobili pubblici
1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 10, e' trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario e' a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.
2. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al comma 13-quater, le parole: «di cui ai commi da 6 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco»;
b) al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.