Legge 21 Dicembre 1999, n. 497
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO, sulla base di quanto previsto dall'articolo VIII, paragrafo 5, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, per ogni persona deceduta e per i superstiti nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, in provincia di Trento, è previsto un indennizzo pari nel massimo a lire 3,8 miliardi, da corrispondere secondo le procedure ed alle condizioni indicate dalla presente legge.
2. In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati.
Art. 2.
(Soggetti beneficiari)
1. Sono beneficiari degli indennizzi esclusivamente i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute negli incidenti di cui all'articolo 1. Per l'individuazione degli eredi legittimi si applicano le norme vigenti negli Stati dei quali avevano la cittadinanza le persone decedute.
Art. 3.
(Commissario straordinario del Governo)
1. Per le attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Commissario straordinario conclude il proprio mandato nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Commissario straordinario redige alla scadenza del mandato una relazione sull'attività svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne informa il Governo e il Parlamento.
4. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività e per il compenso del Commissario straordinario si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7.
Art. 4.
(Procedure)
1. Il Commissario straordinario del Governo, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della difesa, determina, entro il limite massimo di cui all'articolo 1, l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere per ognuna delle persone decedute e per i superstiti e ne dà comunicazione ai soggetti destinatari, nonchè all'ufficio competente del Ministero della difesa presso il quale sono in corso i procedimenti di liquidazione ordinaria dei danni.
2. I soggetti destinatari, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, possono dichiarare di accettare l'indennizzo ovvero formulare eventuali osservazioni sulla proposta. Il Commissario straordinario decide entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni. L'erogazione dell'indennizzo è effettuata entro i successivi dieci giorni.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo gli eredi devono presentare al Commissario straordinario la documentazione attestante la relativa qualità di erede legittimo.
4. Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle somme eventualmente già corrisposte.
5. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari dell'indennizzo di cui all'articolo 1.
Art. 5.
(Contenzioso)
1. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dagli incidenti di cui all'articolo 1.
2. I giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana possono essere dichiarati estinti con il consenso delle parti in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.
Art. 6.
(Agevolazioni fiscali)
1. I documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione degli indennizzi è comunque esente dall'imposta sulle successioni nonchè da ogni altra imposta diretta o indiretta.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 76 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.