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Legge 2 dicembre 1998, n. 434

"Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998



Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.