Legge 24 novembre 2006, n. 286
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 - Supplemento ordinario n. 223
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprieta' intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3.
4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente:
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti.
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche».
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche' delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico- finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, e' trasmesso alle Camere per l'aquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, puo' essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Meta' dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «commi 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente:
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominate agenti della riscossione,».
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:
16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.
18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'art. 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».
20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il seguente:
27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
47. E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e' destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.
55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o piu' posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».
56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia' disposte da precedenti provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia' corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli e' rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto. 64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per 1'anno 2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma e' comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente puo' continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica e' effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano» sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attivita' produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
75. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi gia' disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensita' massime degli aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse gia' poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalita' di cui al comma 76.
78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali gia' avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunita' europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunita' europea.
80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:
84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), le associazioni rappresentative delle societa' concessionarie, nonche' le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita' del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilita' presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.
88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attivita'. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.
89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria».
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unita' nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
101. Per le finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche' il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attivita' culturali, con modalita' che saranno definite con decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105.
107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' modificato come segue:
110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:
114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute».
115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo gia' affluita all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.
120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.
126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30.000 copie di tiratura media».
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo».
130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attivita' di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: «, il Ministero dell'universita' e della ricerca» sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
139. I risultati delle attivita' di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legg 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
143. Allo scopo di razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo e' autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalita' giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni.
144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
146. 11 comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:
147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta.
148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di societa' alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio e' dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.
151. Nell'ambito delle autorita' nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonche' le relative informazioni, in applicahone degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita' provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalita' di cui alle vigenti disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.
155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilita' per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa. di non piu' di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente al predetti provvedimenti normativi. L'attivita' della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione».
159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».
160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma e' compensata riducendo automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.
162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato. In via transitoria le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.
164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
165. 11 punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.
166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, e' nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento. 176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
«Tabella 1
(prevista dall'articolo 2, comma 63)
Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche: |
Tariffe: |
a) euro 0 |
fino a 11 kw euro 26; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza; |
b) euro 1 |
fino a 11 kw euro 23; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza; |
c) euro 2 |
fino a 11 kw euro 21; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza; |
d) euro 3 |
fino a 11 kw euro 19,11; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza. |
Tabella 2
(prevista dall'articolo 2, comma 67)
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
N. d'ordine |
OGGETTO |
Tariffa in Euro |
Note |
1 |
Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici: |
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1.1 |
per ogni certificato, copia o estratto. |
16,00 |
Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4. |
1.1.1 |
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici. |
4,00 |
Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate. |
1.2 |
Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale. |
16,00 |
L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico. |
1.2.1 |
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro. |
4,00 |
Il tributo non si applica alle prime quattro particelle. |
2 |
Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: |
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2.1 |
per ogni domanda di voltura; |
55,00 |
Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare. |
2.2 |
per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione; |
50,00 |
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2.3 |
per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate; |
65,00 |
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2.3.1 |
per ogni particella eccedente. |
3,00 |
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3 |
Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico: |
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3.1 |
per ogni estratto di mappa. |
10,00 |
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3.1.1 |
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro. |
4,00 |
Il tributo non si applica alle prime quattro particelle. |
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.
Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».