L. 08 agosto 2019, n. 86
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 1, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore. |
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Art. 1, co. 3 | Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. |
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Art. 5, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportive. |
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. |
Art. 5, co. 3 | Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
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D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. |
Art. 6, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. |
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37
Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. |
Art. 6, co. 3 | Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. |
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Art. 7, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. |
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38
Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. |
Art. 7, co. 4 | Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. |
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Art. 8, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. |
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39
Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. |
Art. 8, co. 4: | Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. |
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Art. 9, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. |
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40
Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. |
Art. 9, co. 3 | Entro 26 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, è stato così differito dall’art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
Delega attuata dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. |