Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3180 (I rist.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3180 I rist.



DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998

Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161,

in tema di revisione di opere cinematografiche







ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, il Governo intende modificare le disposizioni in tema di revisione delle opere cinematografiche, contenute nella legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive integrazioni e modificazioni. Tali disposizioni prevedono, in sintesi, che qualsiasi opera cinematografica, prima di essere proiettata nelle sale, deve essere sottoposta a revisione da parte di una apposita commissione costituita presso il Dipartimento dello spettacolo.
Il giudizio della commissione viene espresso mediante un parere vincolante per il successivo provvedimento amministrativo, con il quale si puó disporre: il divieto assoluto di proiezione in pubblico del film; il divieto di proiezione ai minori di 18 anni o di 14 anni; la proiezione in pubblico senza limiti di età.
La normativa vigente non appare piú adeguata all'attuale contesto sociale, né perfettamente coerente con la libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Carta costituzionale; quest'ultimo dispone che tale libertà, con riferimento agli spettacoli, possa essere limitata solo quando lo spettacolo sia contrario al "buon costume", concetto che va definito in relazione alla mutevolezza dei tempi e della sensibilità della società.
Il disegno di legge intende, dunque, evitare che la libertà, costituzionalmente garantita, possa continuare ad essere compressa da provvedimenti di divieto assoluto di rappresentazione in pubblico ad opera di un organo amministrativo. Si ritiene, infatti, che il limite costituzionale della tutela del "buon costume" possa essere efficacemente garantito, sul piano amministrativo, con il solo divieto di accesso alla proiezione per i minori, e soprattutto, sul piano penale, mediante la previsione delle attuali fattispecie di reato, disciplinate dagli articoli 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni), e 668 (rappresentazioni cinematografiche abusive) del codice penale.
L'articolo 1 del disegno di legge modifica gli articoli 6, 7, 8, 13 e 15, e abroga l'articolo 9 della legge n. 161 del 1962, in modo tale che il provvedimento amministrativo di autorizzazione preventiva alla proiezione pubblica di opere cinematografiche, preceduto dal parere vincolante della commissione consultiva, possa consistere esclusivamente o nella autorizzazione alla proiezione in sala del film senza alcun divieto, ovvero nel divieto di assistere alla proiezione per i minori di 14 o 18 anni. Si sottolinea che i film vietati per i minori di anni 18, secondo la vigente normativa - non modificata, su questo punto - non possono essere trasmessi in televisione.
L'articolo 2 modifica gli articoli 528 e 668 del codice penale, eliminando dagli stessi i riferimenti al divieto assoluto di proiezione imposto in via amministrativa. Al contempo, nel testo dell'articolo 668, si elimina ogni riferimento alla revisione teatrale, già soppressa dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Il provvedimento non comporta oneri.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 6, il comma 5 dell'articolo 8 e l'articolo 9;
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "provvedimenti di diniego del nulla-osta o di non ammissione dei minori" sono sostituite dalle seguenti "provvedimenti di cui all'articolo 6";
c) nel comma 3 dell'articolo 7 sono soppresse le parole: ", in caso di conferma del diniego,";
d) l'articolo 13 é sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Diffusione per televisione). - 1. I film vietati ai minori degli anni 18 non possono essere diffusi per televisione.";

e) nel comma 2 dell'articolo 15 sono soppresse le parole: "o al quale sia stato negato il nulla-osta";
f) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 15, é sostituito dal seguente: "Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non siano stati sottoposti alla revisione prevista dalla presente legge.";
g) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 sono soppresse le parole: ", ovvero che non abbia riportato il previsto nulla-osta,".

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 528 del codice penale é abrogato.
2. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 668 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 668. - (Rappresentazioni cinematografiche abusive) . - Chiunque fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila".