DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998
Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161,
ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, il Governo
intende modificare le disposizioni in tema di revisione delle opere
cinematografiche, contenute nella legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive
integrazioni e modificazioni. Tali disposizioni prevedono, in sintesi, che
qualsiasi opera cinematografica, prima di essere proiettata nelle sale, deve
essere sottoposta a revisione da parte di una apposita commissione
costituita presso il Dipartimento dello spettacolo.
Il giudizio della commissione viene espresso mediante un parere
vincolante per il successivo provvedimento amministrativo, con il quale si
puó disporre: il divieto assoluto di proiezione in pubblico del film;
il divieto di proiezione ai minori di 18 anni o di 14 anni; la proiezione in
pubblico senza limiti di età.
La normativa vigente non appare piú adeguata all'attuale contesto
sociale, né perfettamente coerente con la libertà di
manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Carta
costituzionale; quest'ultimo dispone che tale libertà, con
riferimento agli spettacoli, possa essere limitata solo quando lo spettacolo
sia contrario al "buon costume", concetto che va definito in relazione alla
mutevolezza dei tempi e della sensibilità della società.
Il disegno di legge intende, dunque, evitare che la libertà,
costituzionalmente garantita, possa continuare ad essere compressa da
provvedimenti di divieto assoluto di rappresentazione in pubblico ad opera
di un organo amministrativo. Si ritiene, infatti, che il limite
costituzionale della tutela del "buon costume" possa essere efficacemente
garantito, sul piano amministrativo, con il solo divieto di accesso alla
proiezione per i minori, e soprattutto, sul piano penale, mediante la
previsione delle attuali fattispecie di reato, disciplinate dagli articoli
528 (pubblicazioni e spettacoli osceni), e 668 (rappresentazioni
cinematografiche abusive) del codice penale.
L'articolo 1 del disegno di legge modifica gli articoli 6, 7, 8, 13 e 15,
e abroga l'articolo 9 della legge n. 161 del 1962, in modo tale che il
provvedimento amministrativo di autorizzazione preventiva alla proiezione
pubblica di opere cinematografiche, preceduto dal parere vincolante della
commissione consultiva, possa consistere esclusivamente o nella
autorizzazione alla proiezione in sala del film senza alcun divieto, ovvero
nel divieto di assistere alla proiezione per i minori di 14 o 18 anni. Si
sottolinea che i film vietati per i minori di anni 18, secondo la vigente
normativa - non modificata, su questo punto - non possono essere trasmessi
in televisione.
L'articolo 2 modifica gli articoli 528 e 668 del codice penale,
eliminando dagli stessi i riferimenti al divieto assoluto di proiezione
imposto in via amministrativa. Al contempo, nel testo dell'articolo 668, si
elimina ogni riferimento alla revisione teatrale, già soppressa
dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Il provvedimento non comporta oneri.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. Alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 6, il comma 5 dell'articolo 8 e l'articolo 9;b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "provvedimenti di diniego del nulla-osta o di non ammissione dei minori" sono sostituite dalle seguenti "provvedimenti di cui all'articolo 6"; c) nel comma 3 dell'articolo 7 sono soppresse le parole: ", in caso di conferma del diniego,"; d) l'articolo 13 é sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Diffusione per televisione). - 1. I film vietati
ai minori degli anni 18 non possono essere diffusi per televisione.";
e) nel comma 2 dell'articolo 15 sono soppresse le parole: "o al quale sia stato negato il nulla-osta";f) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 15, é sostituito dal seguente: "Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non siano stati sottoposti alla revisione prevista dalla presente legge."; g) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 sono soppresse le parole: ", ovvero che non abbia riportato il previsto nulla-osta,". |
Art. 2.
1. L'ultimo comma dell'articolo 528 del codice penale é abrogato.
"Art. 668. - (Rappresentazioni cinematografiche abusive) . - Chiunque fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila". |