SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4450
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TERRACINI, VEGAS e ROTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2000

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Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

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    Onorevoli Senatori. – Il ’900 è stato il secolo degli stermini e degli assassinii che facevano parte del progetto totalizzante della vita del cittadino attraverso le ideologie comuniste e naziste.

    In questi ultimi anni, vari Paesi europei hanno istituito giornate nazionali di commemorazione di coloro che, negli anni della seconda guerra mondiale, furono uccisi dagli Stati totalitari nei campi di deportazione e di sterminio o in eccidi immediati, in quanto ebrei, zingari, appartenenti ad altre cosiddette razze o classi definite «inferiori», oppositori alle barbarie nazista e comunista.
        Tale progetto fu sconfitto. Peraltro le odierne cronache quotidiane segnalano frequentemente quanto la memoria storica di tali uccisioni non sia ancora patrimonio collettivo del nostro Paese, e quanto talora, soprattutto fra i giovani, non si conoscano fatti che sono invece centrali nella storia del nostro secolo, quali lo sterminio degli ebrei e degli zingari o di altre classi, il feroce annientamento degli slavi, la sanguinaria conquista e colonizzazione anche di regioni europee attuati da Paesi sino ad allora noti per il loro grande contributo alla civiltà umana.
    D’altro canto, i vuoti creati da quegli assassinii costituiscono tuttora delle ferite aperte nella nostra coscienza di italiani, di europei, di esseri umani.
    Per questi motivi si ritiene necessario indicare al Paese, e in particolare al suo sistema scolastico, un giorno particolare – il «Giorno della Memoria» –, nel quale ritrovarsi assieme per ricordare i danni della discriminazione e del pregiudizio, la tragedia della persecuzione politica, i lutti della Shoah degli ebrei e del genocidio degli zingari; un giorno nel quale interrogarsi sul perché quei fatti siano accaduti e su cosa possiamo e dobbiamo fare perché non si ripetano; un giorno nel quale ricordare i giusti che allora si opposero, talora pagando quei gesti con la loro stessa vita.
    La Repubblica Federale di Germania, agli inizi del 1996, ha istituito un «giorno della memoria delle vittime del nazionalsocialismo», determinandone la ricorrenza il 27 gennaio, data nella quale, nel 1945, l’esercito alleato raggiunse il campo di sterminio di Auschwitz, ponendo fine a quello che è il massimo obbrobrio della storia europea: la pianificazione della morte nelle camere a gas.
    Anche gli ebrei arrestati in Italia dall’occupante tedesco o dalla Repubblica sociale italiana furono deportati per lo più in quel campo; così come vari non ebrei. Ad Auschwitz fu ucciso il più giovane deportato italiano: un bimbo venuto al mondo subito dopo che la madre era stata arrestata nella retata romana degli ebrei del 16 ottobre 1943. Lì ebbe la ventura di sopravvivere Primo Levi, eccezionale testimone e narratore di quella vicenda. Lì dovevano essere deportati quegli ebrei di Budapest che invece furono salvati da Giorgio Perlasca, animato da sprezzo per il pericolo e amore per l’umanità.
    Per questi motivi, e per il significato che Auschwitz, i campi di concentramento e i gulag sparsi nei Paesi europei hanno ormai assunto nelle nostre coscienze, si propone il seguente disegno di legge.

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni razziali in tutta l’Europa occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque, in Europa, sotto le dittature di ogni regime, è mancata la libertà, e per ricordare inoltre tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra 1939-1945 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici è istituito il «Giorno della Memoria».

    2. Per il significato emblematico che l’olocausto ha ormai avuto nelle nostre coscienze, la ricorrenza cui al comma 1 è fissata alla data del 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato.

Art. 2.

    1. In occasione del «Giorno della Memoria» vengono predisposti annualmente momenti di approfondimento nelle scuole e sono organizzate cerimonie commemorative ufficiali, così da radicare nella coscienza degli italiani la conoscenza e la condanna dei crimini delle ideologie che agirono per distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia.