32a seduta
Presidenza del Presidente Andrea PASTORE
Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.
La Commissione prende atto.
Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, chiedendo in particolare di conoscere i criteri e le modalità adottate dalle singole amministrazioni per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 da sottrarre alla cosiddetta "ghigliottina" di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, evidenziando eventuali specifici profili problematici. Riterrebbe inoltre utile acquisire le valutazioni delle amministrazioni in merito all'organizzazione delle disposizioni stesse per settori omogenei, come richiesto dal citato articolo 14, comma 14, lettera e), anche ai fini del riassetto per materie previsto dal medesimo articolo 14, nonché sull'opportunità e la possibilità in concreto di redigere elenchi delle disposizioni legislative da ricondurre ai cosiddetti settori esclusi, ai sensi del comma 17 della medesima disposizione, come suggerito dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo A.G. n. 118, all'esame della Commissione. Segnala infine le osservazioni formulate nelle pubblicazioni predisposte su quel provvedimento dagli Uffici di documentazione del Senato e della Camera dei deputati, nonché i contenuti del dibattito attualmente in corso presso le Commissioni permanenti sul medesimo schema di decreto legislativo. Conclude sollecitando la presentazione di documenti o note integrative dell'audizione che sta per avere inizio, possibilmente entro la settimana successiva. Ha quindi la parola il Generale Tullio DEL SETTE, capo ufficio legislativo del Ministero della Difesa, il quale riferisce sull'opera di riordino della complessa e stratificata normativa afferente al Ministero, il quale sta realizzando una complessiva opera di codificazione sia delle fonti di rango primario, che confluiranno nel Codice dell'ordinamento militare, sia di quelle di rango secondario, destinate a essere raccolte in un Testo Unico delle fonti regolamentari sull'ordinamento militare. Quanto ai contenuti degli Allegati allo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, sottolinea come il Ministero abbia adottato un criterio di cautela nell'individuare le disposizioni da mantenere in vigore, nella consapevolezza che numerose fonti primarie saranno abrogate con l'entrata in vigore del Codice. Il Ministero sta inoltre procedendo alla puntuale individuazione - in collaborazione con il Dipartimento per la semplificazione normativa - dei provvedimenti riconducibili ai cosiddetti settori esclusi. A tale riguardo segnala che alcune norme in materia previdenziale attualmente riportate nell'Allegato 1 dovrebbero essere a suo giudizio espunte, in quanto riconducibili a materie escluse, ai sensi dell'articolo 14, comma 17. Passando a considerare i rilievi contenuti nella documentazione elaborata dagli Uffici del Senato e della Camera dei deputati, ritiene che il Regio Decreto n. 813 del 1918 debba essere espunto dall'Allegato 1, in quanto fonte secondaria, come anche la legge n. 3133 del 1928, in quanto disposizione di conversione di un Regio Decreto-Legge avente natura di atto a carattere generale da abrogare. Andrebbe invece inserita nell'Allegato 1 la legge n. 1185 del 1929, novellata da un Regio Decreto-Legge presente nell'Allegato 1. Quanto infine alla legge n. 2125 del 1934 segnala come questa sia presente nell'Allegato 1, osservando come l'Amministrazione competente dovrebbe essere più opportunamente individuata nel Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Rispondendo a un quesito formulato dal PRESIDENTE, il generale DEL SETTE riferisce come l'opera di codificazione in corso sia attuata con il pieno coinvolgimento del Ministero per la semplificazione normativa e in coerenza con i principi e criteri direttivi per il riassetto normativo. Il PRESIDENTE ringrazia il generale Tullio DEL SETTE e lo congeda. Interviene quindi il dottor Gino FAMIGLIETTI, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le attività culturali, il quale ricorda preliminarmente l'ampia opera di codificazione che ha avuto ad oggetto la tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di una precedente norma di delega. Il Ministero ha quindi proseguito nell'opera di riordino individuando i provvedimenti legislativi risalenti la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile, prevalentemente consistenti in leggi-provvedimento (emanate tra il 1910 e fino alla fine degli anni '30 del secolo scorso) di tutela di beni e norme di salvaguardia del paesaggio. Si sofferma quindi sugli accordi internazionali nelle materie di competenza del Ministero; dopo aver ricordato come i trattati internazionali rientrino tra i settori esclusi ai sensi dell'articolo 14, comma 17, segnala come alcuni accordi specifici, successivamente ratificati con legge, siano presenti nell'Allegato 1: a tale riguardo ritiene che ove tale scelta venga confermata sia necessario inserire nel medesimo Allegato 1 anche l'accordo internazionale concernente Palazzo Farnese in Roma. Con riferimento alle segnalazioni contenute nel dossier elaborato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato, dichiara di considerare con favore l'inserimento nell'Allegato 1 della legge n. 8 del 1960, concernente l'Abbazia di Pomposa; concorda inoltre con l'esigenza di indicare le sole disposizioni vigenti del Regio Decreto n. 1564 del 1942; quanto all'articolo 3 del Regio Decreto-legge n. 669 del 1933, concernente l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal suo Dicastero. In merito alle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ritiene che una valutazione circa l'inserimento nell'Allegato 1 competa al Ministero degli Affari Esteri, mentre ritiene opportuna una riconsiderazione circa la mancata salvaguardia delle norme concernenti la contabilità speciale. Infine, concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore della legge n. 121 del 1967 concernente le zone archeologiche di Aquileia e della Via Romea, pur segnalando l'importanza dell'impianto generale di tale legge. Conclude infine preannunciando l'invio di una nota scritta. Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Gino Famiglietti e lo congeda. Ha quindi la parola il professor Pierluigi PETRILLO vice capo Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale esprime in primo luogo un sentito apprezzamento per la documentazione elaborata dal Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati, che fornisce a suo giudizio preziosi elementi di valutazione sullo schema di decreto legislativo cosiddetto "salva-leggi". Dopo aver segnalato la complessità della materia di competenza del Ministero delle Politiche agricole, sul quale incidono norme europee, statali e regionali, riferisce sui criteri con i quali si è provveduto a individuare le disposizioni da sottrarre al meccanismo cosiddetto "taglia-leggi", precisando che è stata parallelamente realizzata anche una ricognizione delle norme regolamentari. Segnala l'esigenza di integrare l'Allegato 2 con l'indicazione degli articoli 5 e 13 della legge n. 165 del 1949, già contenuta nell'elenco delle abrogazioni disposte con il decreto-legge n. 112 del 2008, la cui abrogazione ostacola il perseguimento dei compiti istituzionali dell'ISMEA. Ritiene inoltre necessario inserire nell'Allegato 1 la legge n. 562 del 1926, nella parte in cui ha convertito in legge il Regio Decreto-legge n. 2033 del 1925, riservandosi di inviare una nota scritta con ulteriori segnalazioni. Conclude informando la Commissione che il Ministero delle Politiche Agricole, nell'ambito della attività di riassetto normativo, sta definendo il testo dello schema di decreto legislativo di semplificazione della normativa relativa all'attività agricola e ha altresì quasi completato la redazione di un Codice agricolo. Il PRESIDENTE ringrazia il professor Pierluigi Petrillo e lo congeda. Il dottor Edoardo GAMBACCIANI, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'unirsi all'apprezzamento per il lavoro di gran pregio svolto dagli Uffici di documentazione del Senato e della Camera dei deputati, sottolinea come l'attività di ricognizione della normativa vigente sia stata svolta inizialmente dal Dicastero separatamente per le tre aree afferenti al lavoro, alle politiche sociali, alla sanità. Dopo aver riferito circa i criteri utilizzati per la ricognizione della legislazione vigente e il successivo vaglio delle norme da mantenere in vigore e delle materie da sottoporre a riordino, sottolinea come numerose disposizioni di competenza del Dicastero siano riconducibili a settori esclusi, ai sensi dell'articolo 14, comma 17, in quanto disciplinanti la materia previdenziale e assistenziale. Ricorda l'opera di stretta collaborazione e l'apporto tecnico fornito dagli enti previdenziali nell'opera di catalogazione della normativa vigente e il coordinamento svolto dal Dipartimento per la semplificazione normativa, con il quale sono tuttora in corso verifiche volte a definire elenchi di disposizioni riconducibili ai settori esclusi. Riservandosi di inviare una documentazione più completa, segnala sin d'ora, a mero titolo di esempio, alcuni provvedimenti legislativi che al momento non risultano ricondotti ai settori esclusi; segnala, sempre a titolo di esempio, come alcune disposizioni attualmente inserite nell'Allegato 1 dovrebbero invece essere ricondotte ai settori esclusi. Nell'Allegato 1 dovrebbero essere invece inseriti alcuni provvedimenti - la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile - che indica, depositando una nota che li elenca e riservandosi di far pervenire un documento con le eventuali ulteriori segnalazioni. Quanto alle osservazioni contenute nel dossier del Servizio Studi, ritiene che la legge di conversione del Regio Decreto-legge n. 761 del 1936 non sia presente nell'Allegato 1 in quanto riconducibile a un settore escluso: a tale riguardo considererebbe preferibile che entrambi i provvedimenti fossero inseriti nell'Allegato 1 ovvero entrambi ricondotti ai settori esclusi; dopo aver osservato come alcune segnalazioni concernenti la mancanza di disposizioni nell'Allegato 1 trovino soluzione nell'inserimento di tali disposizioni nell'elenco concernente i settori esclusi, sottolinea come alcune norme inserite nell'Allegato 2 debbano essere invece ricondotte alle materie dei settori esclusi ovvero inserite nell'Allegato 1. Infine si sofferma su alcuni provvedimenti presenti nell'Allegato 1 la cui competenza è da ricondurre ad amministrazione diversa da quella indicata, nonché su alcune segnalazioni concernenti la mancanza di norme, in realtà presenti nell'Allegato 1. Conclude segnalando l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 la legge n. 55 del 1949, nonché il Regio Decreto n. 281 del 1935, come segnalato nel citato dossier; quanto al riassetto normativo per i settori di competenza del Ministero, è in corso una riflessione, anche nel confronto con gli enti previdenziali, i quali potranno essere oggetto di un contestuale riordino. Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Edoardo Gambacciani e lo congeda. La dottoressa Sabrina BONO, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, ricorda come il Ministero sia da molti anni impegnato nell'opera di semplificazione di una normativa che - soprattutto per il settore dell'istruzione - si presenta frammentaria e ampiamente superata; il significativo sfoltimento operato con i recenti provvedimenti d'urgenza e l'opera di codificazione in materia di Università danno ragione dell'assenza, nell'Allegato 1, di disposizioni concernenti l'Università, essendo i codici e i testi unici tra i settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246 del 2005. Infoma come si intenda completare l'opera di codificazione e riassetto in materia universitaria entro la fine della legislatura, mentre analogo progetto per il settore dell'istruzione deve tenere conto della previa opera di razionalizzazione del sistema scolastico previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008; a tale riguardo segnala che alcune disposizioni presenti nell'Allegato 1 in materia di istruzione saranno abrogate con l'attuazione della riforma di cui al citato articolo 64. Nota come nell'Allegato 1 siano state indicate alcune norme-provvedimento (come quelle per l'istituzione di specifiche università) per il timore, altrimenti, di una perdita di efficacia dei relativi atti. Segnala l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1231 del 1947, novellato dalla legge n. 321 del 1958, la quale è presente nell'allegato stesso; parimenti segnala l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 il Regio Decreto n. 653 del 1925, novellato dalla legge n. 15 del 1969, anch'essa presente nell'Allegato 1. Ulteriori integrazioni dell'Allegato 1 concernono: la legge n. 475 del 1925, l'articolo 2 del Regio Decreto n. 2049 del 1929; la legge n. 2333 del 1937 e la legge n. 607 del 1932, nonché infine, il Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 1944. Rileva inoltre come l'allegato presenti taluni errori materiali: ad esempio la legge riportata al n. 52, n. 734 in materia di ruoli organici negli istituti di belle arti e di musica è del 1912, anziché del 1906, mentre il decreto legge indicato al numero progressivo 2397 riporta un titolo errato. Conclude manifestando il proprio favore alla redazione di elenchi concernenti le disposizioni riconducibili ai settori esclusi, al fine di scongiurare il pericolo di abrogazioni implicite derivanti dall'adozione di criteri interpretativi restrittivi. Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Sabrina Bono e la congeda. Il consigliere Francesca QUADRI, capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per le pari opportunità, osserva come le norme materia di pari opportunità siano prevalentemente recenti e dunque coinvolte in misura minore dal cosiddetto procedimento "taglia-leggi". Ricorda che tra le disposizioni legislative antecedenti il 1970 da mantenere in vigore è stata indicata la legge n. 75 del 1958 nota come "legge Merlin" e la legge n. 1325 del 1961 in materia di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, peraltro parzialmente abrogata. Sono invece da ricondurre ai settori esclusi il Regio Decreto n. 2316 del 1934, in materia di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia con particolare riferimento al suo articolo 25, nonché la legge n. 326 del 1967 di adesione alla convenzione sui diritti politici della donna. Riservandosi di inviare una documentazione completa, conclude ricordando il codice adottato con il decreto legislativo n. 198 del 2006 e segnalando l'intendimento di procedere alla redazione di un nuovo "Codice delle pari opportunità", al fine di realizzare il riordino della normativa, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti in materia. Il PRESIDENTE ringrazia il consigliere Francesca Quadri e la congeda. Ha quindi la parola l'avvocato Giovanni PALATIELLO, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, il quale dopo essersi soffermato su alcuni rilievi concernenti l'istituzione dell'ente "Parco nazionale del Gran Paradiso", il Parco nazionale d'Abruzzo e il carattere lagunare e monumentale della città di Venezia, segnala l'esigenza di mantenere in vigore la legge n. 129 del 1963 recante "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo a emanare le relative norme di attuazione"; il DPR n. 1090 del 1968 recante "Norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129" e il DPR n. 168 del 1968 attuativo del Piano regolare generale degli acquedotti, in quanto sono tuttora validi i vincoli imposti sulle risorse idriche previste dal suddetto piano regolatore destinate all'uso idropotabile. Consegna infine una nota nella quale sono riportate le osservazioni svolte. Ha quindi la parola la dottoressa Marisa SURIANO dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riferisce sui criteri e le modalità adottati dal Ministero per l'individuazione delle disposizioni legislative antecedenti il 1970 di sua competenza da mantenere in vigore, consegnando una nota nella quale sono riportati rilievi specifici concernenti alcune disposizioni presenti dell'allegato 1. La dottoressa Elena ZAPPALORTI, segnala come i settori concernenti le tossicodipendenze e il servizio civile non presentino interventi normativi di rilievo antecedenti il 1970; dopo aver ricordato come sia in corso di elaborazione un apposito disegno di legge delega per il riordino delle norme in materia di servizio civile, comunica l'intendimento di pervenire all'elaborazione di un Codice delle norme in materia di famiglia, con il coinvolgimento delle varie amministrazioni competenti in materia, tra le quali il Ministero della Giustizia. La dottoressa Teresa GIAQUINTO del Dipartimento per le politiche per la famiglia, segnala come le norme in materia di famiglia aventi natura previdenziale siano state considerate di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'inserimento tra le norme da abrogare di una novella a disposizioni regolanti l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, oggetto di una precedente abrogazione, è a suo giudizio da condividere; sono invece mantenute in vigore altre disposizioni di legge, ancorché facenti riferimento alla citata Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in quanto concernenti competenze attualmente conferite a Regioni ed enti locali; a tale riguardo auspica un riordino della materia con il necessario coinvolgimento degli enti territoriali. Conclude segnalando che con il decreto legislativo n. 446 del 1945 le competenze in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia sono state attribuite all'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica, successivamente trasferite al Ministero competente in materia di salute. Deposita infine una nota nella quale sono riportate le osservazioni svolte. Il presidente PASTORE ringrazia l'avvocato Giovanni Palatiello, la dottoressa Marisa Suriano, la dottoressa Elena Zappalorti e la dottoressa Teresa Giaquinto e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16,05.