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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE
Mercoledì 24 novembre 2010
70a seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Calderoli, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Belsito.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari” (n. 282)
(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La senatrice LEDDI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato, predisposta insieme con l'altro relatore, onorevole Del Tenno. Tale proposta tiene conto, nelle premesse, delle osservazioni e dei rilievi formulati dalle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato: segnala, in particolare, l'auspicio di un adeguamento delle risorse per gli uffici consolari, anche in considerazione delle importanti e delicate funzioni concernenti gli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché il riferimento all'esigenza di superare le criticità rilevate nell'individuazione dei destinati dei plichi elettorali, con particolare riferimento all'indicazione del doppio cognome per le donne sposate.

Il presidente PASTORE osserva come nell'ordinamento italiano per le donne abbia assunto rilievo prevalente il proprio cognome rispetto a quello del coniuge, mentre in altri Paesi le donne sposate assumono il cognome del marito; tali circostanze possono comportare aspetti problematici, non tanto ai fini dell'identificazione dell'elettrice, quanto piuttosto di corretta e tempestiva consegna dei plichi elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante: “Abrogazione di disposizioni legislative statali” (n. 289)
(Parere ai sensi dell’articolo 14, commi 14-quater e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente PASTORE (PDL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che illustra, soffermandosi sull'osservazione volta a eccettuare dall'abrogazione espressa due commi dell'articolo 86 del regio decreto n. 1993 del 1928, in accoglimento di una segnalazione della senatrice Leddi.

La senatrice LEDDI (PD) sottolinea la necessità di assicurare la vigenza del penultimo e terzultimo comma dell'articolo 86 richiamato dal Presidente relatore, applicabile in particolare per la convocazione di testimoni dinanzi alle Giunte delle elezioni delle Camere. Ricorda l'emendamento presentato a tal fine in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008 e rammenta che in quell'occasione il ministro Calderoli, pur convenendo sulla fondatezza della questione, aveva ritenuto tuttavia più opportuno che si intervenisse in sede di attuazione della legge n. 246 del 2005. Ribadisce, in conclusione, l'esigenza di assicurare la permanenza in vigore delle norme richiamate, paventando altrimenti il rischio di un'attenuazione dei poteri delle Giunte per le elezioni.

Il senatore Pastore (PDL), relatore, segnala come nella proposta di parere si prefiguri oltre alla sottrazione delle norme in questione all'abrogazione espressa, la loro contestuale salvaguardia dagli effetti della cosiddetta "ghigliottina" che opererà il 16 dicembre 2010, suggerendo al Governo il loro inserimento nel provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009 - atto del Governo n. 295, all'esame della Commissione - sempre che esse non siano ritenute riconducibili ai "settori esclusi" di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore” (n. 295)
(Parere ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il senatore MAZZATORTA (LNP), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, soffermandosi sull'articolato e sul contenuto del suo Allegato; quindi presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni; si sofferma in particolare sull'ultima osservazione, con la quale si invita il Governo a valutare l’opportunità di uno specifico intervento correttivo del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, finalizzato a reintrodurre la disciplina del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43, recante "Divieto delle associazioni di carattere militare", che era stato indicato nell’Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 tra le disposizioni legislative statali da mantenere in vigore e che il codice dell’ordinamento militare ha proceduto ad abrogare espressamente.

L'onorevole LOVELLI (PD) prende atto dell'osservazione formulata dal relatore in merito al decreto legislativo n. 43 del 1948, con la quale si intende risolvere una questione che è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare e l'origine di una mozione concernente la revoca di deleghe al ministro Calderoli, discusse dall'Assemblea della Camera dei deputati; dichiara che, in mancanza, avrebbe egli stesso sollecitato il relatore a inserire un'osservazione in tal senso. Dopo aver ripercorso le vicende che hanno riguardato l'abrogazione di quel decreto legislativo, esprime apprezzamento per la proposta del relatore sul punto, riservandosi una valutazione più approfondita della soluzione prefigurata. L'adozione di un decreto legislativo correttivo del codice dell'ordinamento militare dovrebbe comunque offrire l'occasione per modificare il suo articolo 1472, nel quale è stato trasfuso il dettato dell'articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 1978, n. 382, in materia di libertà di espressione dei militari, modificandolo però in senso restrittivo, configurando un'indebita compressione di un diritto costituzionalmente garantito e - a suo avviso - un eccesso di delega; occorrerebbe allora correggere il codice dell'ordinamento militare ripristinando l'originario testo delle norme contenute nel richiamato articolo 9.

Il PRESIDENTE segnala che nella proposta di parere sul provvedimento in titolo dovrebbe essere suggerita un'integrazione volta ad assicurare la vigenza delle norme di cui al penultimo e terzultimo comma dell'articolo 86 del regio decreto n. 1993 del 1928, ove non ritenute riconducibili a uno dei "settori esclusi" di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005. Tale osservazione sarebbe connessa a quella, speculare, formulata in merito all'atto del Governo n. 289, per il quale egli è relatore, volta a espungere tali norme dall'elenco delle abrogazioni espresse.

Il senatore MAZZATORTA (LNP), relatore, accoglie la segnalazione dell'onorevole Lovelli e quella del Presidente, riformulando conseguentemente la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.05.
All. 1
PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 282

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 20 settembre 2010;
considerati le osservazioni e i rilievi formulati dalle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
nella consapevolezza dell'importanza delle funzioni consolari in ordine alla formazione e alla tenuta degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero e auspicando, al riguardo, un adeguamento delle necessarie risorse finanziarie;
rilevata l'esigenza di procedere a una sempre maggiore informatizzazione dei procedimenti amministrativi per favorire l'accesso ai servizi consolari da parte dei cittadini, senza dover accedere direttamente agli uffici;
considerata l'opportunità di provvedere, in altro provvedimento, a chiarire il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari, a specificare le modalità di formazione e tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento all'individuazione dei destinatari dei plichi elettorali e alla indicazione del doppio cognome per le donne sposate al fine di garantirne pienamente il diritto di voto, nonché a definire i rapporti tra consolati e Comitati degli italiani all'estero, prevedendone compiti e strumenti di raccordo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
All. 2
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visti i pareri del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, resi nelle Adunanze plenarie del 22 luglio e del 20 settembre 2010;
preso atto della quantità assai rilevante di disposizioni per le quali si prevede l'abrogazione espressa, a decorrere dal 16 dicembre 2010, come disposto dal richiamato articolo 14, comma 14-quater, della legge n. 246 del 2005, e delle considerevoli difficoltà insite nell'esame di un così cospicuo Allegato, contenente l'indicazione di decine di migliaia di atti, dei quali non è peraltro possibile, in numerosi casi, reperire il testo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si invita in primo luogo ad apportare le modifiche già prefigurate dal testo trasmesso alle Camere a fini collaborativi in allegato allo schema di decreto legislativo in titolo, in accoglimento di segnalazioni delle amministrazioni interessate e delle osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010;

- si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di espungere l'articolo 2 del testo originario, come prefigurato dal testo riformulato anche alla luce del parere del Consiglio di Stato che aveva richiesto tale soppressione, in considerazione dei tempi ormai assai ridotti per la definitiva adozione e promulgazione del provvedimento in titolo;
- si sollecita il Governo a conformare lo schema di decreto legislativo in titolo alle altre osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010;
- si invita il Governo a verificare che gli atti di rango primario espunti dall'Allegato in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità di una loro abrogazione siano sottratti anche all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005, mediante un intervento integrativo o correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009, garantendone la permanenza in vigore;
- si invita a considerare l'opportunità di verificare se vi siano e, in caso positivo, di espungere dall'Allegato atti o singole disposizioni già espressamente abrogati da altre disposizioni di legge o in esito a referendum abrogativo, ovvero oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, come anche suggerito dal Consiglio di Stato;
- si rileva la presenza, anche successivamente alla riformulazione conseguente al parere del Consiglio di Stato, di atti che appaiono non avere rango primario, tra i quali possono citarsi, a mero titolo esemplificativo, quelli riportati ai numeri 984, 985, 986, 993, 996, 1031, 1032, 1042, 1044, 1052, 1053, 1064, 1108, 1129, 1137, 1138, 1144, 1153, 1155, 35375, 35389, 35401, 35404, 35417 dell'Allegato al provvedimento in titolo; a tale riguardo si invita il Governo a valutare l'esigenza di espungere gli atti di tale natura;
- si segnala che nell'Allegato allo schema di decreto in titolo sono presenti i trentuno atti che lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore", prevede invece di mantenere in vigore, sottraendoli all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005: si invita pertanto il Governo a espungere tali provvedimenti dall'Allegato al provvedimento in titolo, come peraltro prefigurato dal testo trasmesso a fini collaborativi;
- si raccomanda al Governo di corredare l'indicazione in merito all'abrogazione del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante "Approvazione del testo unico della legge elettorale politica", di cui al numero 48757 dell'Allegato al provvedimento in titolo, con l'indicazione che tale abrogazione espressa non opera per il suo articolo 86, penultimo e terzultimo comma, la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere; si invita contestualmente il Governo ad assicurare che tali norme siano sottratte all'effetto di abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005, valutando, in particolare, se queste siano da considerare sottratte ope legis alla "ghigliottina" in forza del comma 17 del richiamato articolo 14, o provvedendo, in caso contrario, a inserirle nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009, attraverso un'integrazione dell'intervento correttivo attualmente in corso di definizione;
- si invita a integrare l'Allegato, quando necessario, con l'indicazione del titolo o, quanto meno, dell'oggetto di disciplina per ciascuno degli atti elencati;
- si segnala l'esigenza di espungere dall'Allegato il decreto-legge 207 del 1951 (al numero 69921), che è decaduto e di espungere il provvedimento indicato al numero 70292, che non risulta esistente;
- si segnala inoltre l'esigenza di inserire nell'Allegato, con riferimento al decreto-legge n. 121 del 1967 (al numero 70942), la relativa legge di conversione 17 febbraio 1968, n. 56 e, con riferimento al decreto-legge n. 947 del 1969 (al numero 71062), la relativa legge di conversione 11 febbraio 1970, n. 23;
- si invita, infine, ad apportare le seguenti correzioni:
a) al numero 69727 la qualificazione del provvedimento è decreto legislativo, e non decreto-legge;
b) al numero 69778 occorre indicare il titolo corrispondente alla legge indicata;
c) al numero 70790 occorre riportare il titolo corretto della legge indicata.
All. 3

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 25 ottobre 2010;
considerato che il 16 dicembre 2010 opererà il meccanismo di abrogazione generalizzata delle disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1° gennaio 1970 non espressamente indicate come indispensabili dal decreto legislativo n. 179 del 2009, che il provvedimento in titolo è volto a correggere, e considerato che la contestualità dell'entrata in vigore delle integrazioni all'elenco delle disposizioni da mantenere in vigore e dell'operatività della "ghigliottina" rappresentano un elemento cardine del procedimento "taglia leggi";
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si rileva che nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2010, allegata al provvedimento in titolo, sono indicati sette provvedimenti per i quali si chiede il mantenimento in vigore; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'Allegato allo schema di decreto in titolo con tali atti e con gli altri atti di rango primario già presenti nell'Allegato allo schema di decreto legislativo che dispone le abrogazioni espresse, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater della legge 246 del 2005, che siano stati espunti in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità della loro permanenza in vigore;
- si invita a verificare l'esattezza del numero e del titolo dell'atto indicato al numero 21 dell'Allegato al provvedimento in titolo, nonché la sua attuale vigenza;
- si invita altresì il Governo a verificare l'opportunità di un'integrazione dell'Allegato al provvedimento in titolo con l'indicazione dell'articolo 86, penultimo e terzultimo comma, del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante "Approvazione del testo unico della legge elettorale politica", la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere, e in merito al quale è stato formulato uno speculare invito a eccettuare tali norme dall'abrogazione espressa concernente l'intero Regio decreto prevista nello schema di decreto legislativo recante "Abrogazione di disposizioni legislative statali"; nell'osservare che tale integrazione potrebbe non esser necessaria ove si ritenesse che tali norme siano comunque sottratte all'operatività dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005, in quanto riconducibili a uno dei settori esclusi di cui al comma 17 del richiamato articolo 14, si raccomanda al Governo di assicurarne la permanenza in vigore;
- si invita il Governo a verificare per quali atti contenuti nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sia necessario integrare l'indicazione delle singole disposizioni da mantenere in vigore, e ad apportare le conseguenti modifiche che si rendessero necessarie con questo o successivo provvedimento correttivo;
- si invita il Governo a verificare ed eventualmente espungere dall'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, le disposizioni che nel frattempo siano state oggetto di abrogazione o di declaratoria di illegittimità costituzionale, integrando il provvedimento in titolo ovvero in occasione di successivo decreto legislativo correttivo;
- con riferimento, tuttavia, al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, indicato nell’Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 tra le disposizioni legislative statali da mantenere in vigore e che il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ha proceduto ad abrogare espressamente, tenuto conto, da un lato, del limitato ambito oggettivo dell’intervento di cui allo schema di decreto in esame, attuativo della delega legislativa contenuta nell’articolo 14, comma 18 della legge n. 246 del 2005, nella parte relativa all’emanazione di disposizioni integrative dell’elenco allegato al decreto legislativo n. 179 del 2009 recante individuazione delle norme legislative statali da sottrarre all’effetto della cosiddetta ghigliottina di cui al comma 14-ter della medesima legge che si compirà il 16 dicembre 2010, dall’altro della attuale efficacia, sino al 15 dicembre 2011, della delega legislativa per emanare disposizioni correttive del codice dell’ordinamento militare, si invita il Governo a valutare l’opportunità di uno specifico intervento correttivo del richiamato codice dell’ordinamento militare finalizzato a reintrodurre la disciplina del decreto legislativo n. 43 del 1948;
- si invita infine il Governo a valutare l'opportunità di modificare, in quella medesima sede, l'articolo 1472 del codice dell'ordinamento militare, ripristinando il testo del soppresso articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 1978, n. 382, in materia di libertà di espressione dei militari.