COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 22 luglio 2009

26a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE


La seduta inizia alle ore 14,10.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia", per l'anno 2009 (n. 96)
(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere, propone di richiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 20 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 14, comma 23 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

La Commissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di riordino della Lega navale italiana", per l'anno 2009 (n. 97)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere, propone di richiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 20 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 14, comma 23 della legge 28 novembre 2005, n. 246. La Commissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno", per l'anno 2009 (n. 98)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso. Il PRESIDENTE comunica che il Ministero della difesa, in risposta alla richiesta della Commissione, ha trasmesso l'elenco aggiornato delle sezioni e delle delegazioni di tiro a segno attualmente esistenti. Il ministro La Russa ha altresì ritenuto di sottoporre alla Commissione alcune osservazioni formulate dal Presidente dell'Unione italiana tiro a segno, in merito a questioni emerse nella seduta del 15 luglio, nel corso dell'esame dello schema di regolamento in titolo. Il relatore, senatore MALAN, alla luce della documentazione pervenuta e di una più approfondita disamina dello schema di regolamento, modifica la bozza di parere da lui illustrata nella seduta del 15 luglio scorso, premettendo alle osservazioni il seguente rilievo: "poiché lo schema di regolamento comporta una forte riduzione dell'autonomia delle sezioni di tiro a segno nazionale (TSN), appare opportuno che la sua approvazione definitiva sia preceduta da un'ampia consultazione con le medesime, ove già non effettuata;" e sopprimendo la seguente osservazione: «l'espressione "nonché su direttive impartite dagli organi centrali e da queste coordinate, anche ai fini delle attività agonistiche o amatoriali" andrebbe sostituita con la seguente "nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione"». Il PRESIDENTE condivide le modifiche proposte dal relatore e suggerisce di integrare il primo rilievo con un invito a verificare la compatibilità del nuovo assetto con il rispetto del principio di sussidiarietà, costituzionalmente garantito. Rileva inoltre che nello schema di regolamento in esame, come nei precedenti all'ordine del giorno, non viene prevista l'abrogazione delle disposizioni legislative superate dalla nuova disciplina, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Sarebbe auspicabile che il Ministero della difesa tenesse presente tale aspetto nell'ambito del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, già avviato anche nel settore degli enti vigilati, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Si associano alle osservazioni del Presidente il relatore MALAN e i deputati FOTI e LOVELLI.

Il PRESIDENTE, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere, propone di richiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 20 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 14, comma 23 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 14,30.
ALLEGATO


NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98
«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno";

considerato l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

valutato che lo schema di decreto in esame prevede una riduzione dei componenti degli organi statutari e una razionalizzazione strutturale dell'ente;

ritenuto che tali misure appaiono conformi all'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, indicato dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007;

preso atto del parere favorevole espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 maggio 2009;

viste la relazione tecnica, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), a corredo dello schema di decreto;


esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

a condizione che venga soppresso il riferimento ai "comuni con oltre centomila abitanti", previsto dall'articolo 3, comma 3, per poter costituire una o più delegazioni per ciascuna sezione di tiro a segno nazionale

e con le seguenti osservazioni:

poiché lo schema di regolamento comporta una forte riduzione dell'autonomia delle sezioni di tiro a segno nazionale (TSN), appare opportuno che la sua approvazione definitiva sia preceduta da un'ampia consultazione con le medesime, ove già non effettuata, e che sia verificata la compatibilità del nuovo assetto con il rispetto del principio di sussidiarietà, costituzionalmente garantito;

appare anomalo che il presidente nazionale sia nominato dal Ministro della difesa, come prevede invece l'articolo 2, comma 3;

ai fini di chiarezza normativa, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, il riferimento alle "disposizioni legislative e regolamentari" andrebbe sostituito con la menzione specifica delle disposizioni stesse;

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, andrebbe verificata l'efficacia dell'affidamento di compiti di coordinamento, vigilanza e controllo sulle sezioni TSN a ben tre enti: Unione italiana tiro a segno (UITS), Ministero della difesa e Ministero dell'interno;

andrebbe valutata una formulazione dell'articolo 3, comma 4, che chiarisca la possibilità per le sezioni TSN di provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro da loro utilizzati;

andrebbe esaminata l'eventualità di fare riferimento, all'articolo 4, comma 1, anziché alle "norme generali regolatrici", ai "principi" contenuti nelle suddette norme;

la quota prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), andrebbe stabilita come limite massimo e non come quota fissa e immutabile; per contro, la determinazione della percentuale, fissata dall'articolo 4, comma 2, lettera f), potrebbe essere lasciata alla valutazione degli organi competenti;

andrebbe valutata l'opportunità di raccordare le due previsioni contenute nell'articolo 5, rispettivamente al comma 1, lettera d) e al comma 2, eventualmente unificandole in una riformulazione della lettera d) del seguente tenore: "d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato"».