(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione con modificazioni)
Riprende il seguito dell'esame rinviato nella seduta del 31 marzo 2011. Si passa all'esame degli articoli. Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, chiede al deputato Beltrandi una riformulazione degli emendamenti 8.1 e 11.1 per renderne più facilmente individuabile il contenuto modificativo. Il deputato BELTRANDI (PD) accoglie l'invito. Il PRESIDENTE, relatore, dà preliminarmente conto del senso complessivo degli emendamenti da lui predisposti, miranti sia ad apportare correzioni formali al testo, sia a recepire, in particolare agli articoli 3 e 8, le finalità segnalate nel corso del dibattito o sottese ad alcuni emendamenti, in materia di coinvolgimento dell'ambito nazionale della diffusione e di tutela del pluralismo. In sede di esame dell'articolo 1, il deputato BELTRANDI (PD) illustra gli emendamenti 1.2, 1.1 e 1.3. Il PRESIDENTE, relatore, ricordato che l'emendamento 1.4 è inammissibile, invita il presentatore a ritirare l' emendamento 1.2, in quanto il comma 2 del provvedimento, per quanto riguarda la vigenza, si riferisce a tutti i tipi di trasmissioni, nonchè l'emendamento 1.1, che contrasta con la scelta del testo di disciplinare, nel comma in esame e nell'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica obbligatorie, cioè quelle regionali; peraltro, i propri emendamenti agli articoli 3 e 8 prevedono espressamente anche se in modo non prescrittivo il coinvolgimento dell'ambito nazionale. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento1.3.
La Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.2 e 1.1, mentre approva l'emendamento 1.3 e l'articolo 1, nel testo emendato. Si passa all'esame dell'articolo 2. Il PRESIDENTE, relatore, illustra gli emendamenti 2.3, di carattere formale e 2.2, che disciplina la ripartizione degli spazi relativamente alla consultazione referendaria; ricorda che dall'approvazione di tale emendamento discenderà l'esigenza di un coordinamento formale del testo. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.1.
Il deputato BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento. La Commissione approva quindi gli emendamenti 2.3 e 2.2, nonché l'articolo 2, nel testo emendato. Si passa all'esame dell'articolo 3. Il PRESIDENTE, relatore, illustra gli emendamenti 3.11, 3.7, 3.8, 3.12 e 3.13. Ricorda altresì che i commi 2 e 9 degli emendamenti 3.4 e 3.0.5 (già 3.5), di contenuto identico, sono inammissibili, e si dichiara contrario alle rimanenti parti dell'emendamento in quanto mirano a coinvolgere in modo prescrittivo l'ambito nazionale delle trasmissioni. Il parere è altresì contrario all'emendamento 3.6, in quanto la dizione proposta consentirebbe la partecipazione alle specifiche trasmissioni di soggetti non coinvolti nelle consultazioni dell'ambito territoriale interessato. Invita quindi il deputato Beltrandi a ritirare l'emendamento 3.1, avendo presentato come relatore l'analogo emendamento 3.11, nonchè a riformulare gli emendamenti 3.2 e 3.3 nel senso di prevedere l'alternativa tra rilevanza nazionale, regionale o provinciale anzichè il cumulo dei tre requisiti.
Il deputato BELTRANDI (PD) accoglie l'invito al ritiro e presenta nuovi testi degli emendamenti 3.2 e 3.3. Il deputato LAFFRANCO (PdL) ritira l'emendamento 3.4, nonché il successivo 3.0.5 (già 3.5), di contenuto identico. Il deputato DE ANGELIS (PdL) ritira l'emendamento 3.6. La Commissione approva quindi gli emendamenti 3.11, 3.7 e 3.8. Il deputato BELTRANDI (PD) insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo). Il senatore MORRI (PD) ritiene preferibile la dizione che include le forze politiche che abbiano eletto almeno due deputati al Parlamento europeo. Il deputato BELTRANDI (PD) chiede che la votazione avvenga per parti separate. La Commissione respinge quindi la prima parte dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo), fino alle parole "un deputato", mentre approva la rimanente parte, dalle parole "alla lettera d)" fino alla fine. Risultano poi accolti gli emendamenti 3.3 (Nuovo testo), 3.12 e 3.13, nonché l'articolo 3, nel testo emendato. Si passa all'esame dell'articolo 4. Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 4.1. Il Presidente, relatore, dà conto dell'emendamento 4.2, di carattere formale, ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 4.1, in quanto i criteri di ponderazione hanno una motivazione tecnica di cui non si può tener conto.
Dopo votazione di controprova, è approvato l'emendamento 4.1, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.2; viene altresì approvato l'articolo 4, nel testo emendato. Si passa all'esame dell'articolo 5. Il PRESIDENTE, relatore, invita a ritirare gli emendamenti presentati avendo presentato l'emendamento 2.2 che ne recepisce le finalità.
Il deputato BELTRANDI (PD) ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2. La Commissione approva quindi, senza discussione, gli articoli 5, 6 e 7. Si passa all'esame dell'articolo 8. Il PRESIDENTE, relatore, con riferimento al testo del comma 2 proposto dal deputato Beltrandi, comunica che la RAI ha già fatto sapere che è in corso di preparazione una scheda illustrativa in ambito nazionale dello svolgimento delle elezioni amministrative; illustra poi le ragioni degli emendamenti 8.4 e 8.5, tendenti ad aumentare le garanzie di rispetto del pluralismo. Dopo aver ricordato che gli emendamenti 8.3 e 8.2 sono inammissibili, invita il deputato Beltrandi a ritirare le proprie proposte, in parte avendone recepito la ratio nell'ambito dei suoi emendamenti, in parte considerando più opportuno recepire eventualmente il secondo periodo dei commi 2 e 5 nell'Atto di indirizzo sul pluralismo e infine considerando troppo dettagliato rispetto alla legge n. 28, già sufficientemente precisa, il contenuto del comma 6.
Il deputato BELTRANDI (PD) rappresenta la necessità di suddividere l'originario emendamento 8.1, come richiesto dal relatore per esigenze di comprensibilità del testo, in più emendamenti. Su tali formulazioni ritiene però opportuno insistere, in particolare sull'8.1a (Nuovo testo), che rappresenta a suo avviso il miglior punto di compromesso in materia di programmi di informazione, limitandosi peraltro tale emendamento ad invitare la RAI ad adottare gli idonei criteri di attuazione del pluralismo informativo. Il deputato DE ANGELIS (PdL) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento 8.1 (Nuovo testo), proponendo l'inserimento nel testo della completezza tra i vari criteri. Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene accoglibile il suggerimento. Pur non sollevando particolari obiezioni, il senatore MORRI (PD) ritiene preferibile il testo proposto dal relatore, chiedendo peraltro quali eventuali effetti si determinerebbero sui successivi emendamenti con l'approvazione di quello in esame. Il PRESIDENTE fa presente che, essendo emendamenti riferiti a commi diversi, non vi sarebbe alcuna preclusione. Il senatore MORRI (PD) chiede una breve sospensione della seduta. (La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 13,35). Riprendendo i lavori, il PRESIDENTE, relatore, fa presente che al testo dell'emendamento in esame andrebbero comunque apportate alcune modificazioni, con la soppressione delle parole "e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia", nonché dell'ultimo periodo; precisa inoltre che tutti i riferimenti al comma 2 presenti nelle rimanenti parti dell'articolo 8 riguarderebbero solo il primo periodo di questo testo. Il deputato BELTRANDI (PD), a dimostrazione del proprio senso di responsabilità, ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, preannunciando però nel contempo il proprio voto negativo sulla delibera, dato che il testo finale, senza le sue proposte, non modifica una situazione nella quale la RAI ha sempre potuto discriminare la propria forza politica. In qualità di firmatario, il deputato DE ANGELIS (PdL) insiste sull'emendamento 8.1a (Nuovo testo), dichiarandosi disponibile alle modifiche proposte dal Presidente. Secondo il senatore MORRI (PD), l'emendamento può proseguire il suo iter solo se il primo firmatario accetta l'aggiunta della firma. Dopo brevi interventi dei senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE) e VITA (PD), il deputato CAPARINI (LNP) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento. Il deputato LUPI (PdL) ritiene che sia il deputato Beltrandi a doversi pronunciare in merito. Su invito del PRESIDENTE, il deputato BELTRANDI (PD) fa presente che, non essendosi pronunciato sull'aggiunta di firme, è sua intenzione ribadire il ritiro dell'emendamento, non consentendone la messa in votazione. La Commissione approva quindi gli emendamenti 8.4 e 8.5, nonché l'articolo 8, nel testo emendato; vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 9 e 10. Si passa all'esame dell'articolo 11. Il deputato BELTRANDI (PD) illustra i propri emendamenti, rispondenti alla necessità di trasmettere schede illustrative delle prossime consultazioni anche a livello nazionale. Il senatore MORRI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Vengono quindi approvati all'unanimità gli emendamenti 11.1a (Nuovo testo), 11.1b (Nuovo testo) e 11.1c (Nuovo testo), nonché l'articolo 11 nel testo emendato, e, senza discussione, gli articoli 12 e 13. Si passa alla votazione finale. Intervenendo in dichiarazione di voto, il deputato CAPARINI (LNP) rappresenta la profonda amarezza determinata dalla dichiarazione di inammissibilità effettuata dal Presidente. Solo per salvaguardare il ruolo istituzionale della Commissione e la sua immagine, la maggioranza ha evitato una richiesta di riesame, e voterà a favore, ma il Presidente ha assunto un' importante decisione discrezionale con un comportamento a suo avviso illiberale. Le considerazioni fatte a suo tempo, in parte ricomprese in alcune modifiche apportate all'articolo 8 dal relatore, non contenevano minimamente l'intenzione di determinare una sospensione dei programmi di approfondimento, ma solo garantire diritto di tribuna nell'approfondimento politico a tutte le forze in campo. Ribadendo la perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità, nonché sulle decisioni riguardanti l'emendamento 8.1a (Nuovo testo), il deputato DE ANGELIS (PdL) conferma il voto favorevole del proprio Gruppo, in quanto il senso di responsabilità deve prevalere, auspicando un comportamento altrettanto responsabile da parte dell'opposizione sui prossimi atti che saranno oggetto di esame da parte della Commissione. Il deputato CARRA (UdC) preannuncia voto favorevole, rilevando come anche nel testo introdotto dall'emendamento 8.4 figurino aspetti equivoci e di complessa applicazione. In particolare, rimanendo in sostanza irrisolto il problema della responsabilità dei direttori, richiama la necessità di esercitare una forte vigilanza sul rispetto della delibera da parte della RAI. Evidenziando come il provvedimento rappresenti un atto dovuto, importante anche se riferito a consultazioni elettorali riguardanti una parte limitata dell'elettorato, il senatore MORRI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo. Ribadisce anche come fosse necessario evitare il ripetersi di quanto accaduto lo scorso anno, considerato che il vertice della RAI è rimasto invariato. Di certo occorre proseguire l'attività di vigilanza sull'applicazione della delibera, che comunque prevede un'equilibrata regolamentazione dei programmi di approfondimento. Ritiene infine che le decisioni circa l'inammissibilità si inseriscano nell'alveo di diversi precedenti già registrati in questa sede, che lo hanno anche riguardato personalmente come proponente di emendamenti. Pur apprezzando l'impegno profuso dal relatore, il deputato BELTRANDI (PD), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara voto contrario alla delibera per le motivazioni già enunciate, auspicando che comunque la stessa sia applicata nel modo corretto. La deputata PERINA (FLI) ringrazia il Presidente per il lavoro svolto e sottolinea come l'approvazione odierna sia un risultato di cui essere orgogliosi, laddove sarebbe stato molto grave in questa fase storica rischiare la sospensione dei talk show. Secondo il senatore PARDI (IdV), che preannuncia voto favorevole, la delibera risponde ad una logica di equilibrio corrispondente a quella che ha guidato il Presidente nella dichiarazione di inammissibilità. Essa assicura un più ampio esercizio del pluralismo e una gestione garantita dell'informazione. In conclusione, il PRESIDENTE ricorda l'interesse di tutti ad individuare una volontà comune nelle decisioni da prendere. Ritiene infatti che la delibera in esame rappresenti la risposta alle preoccupazioni di tutti, anche tenendo conto del lavoro di mediazione da lui svolto in qualità di relatore. La procedura seguita si configura come una regola da seguire anche in futuro da parte di un Presidente di garanzia. Stigmatizzando i giudizi espressi dal deputato Caparini, si dichiara convinto che il lavoro svolto abbia corrisposto a criteri di legalità e di equità. La Commissione approva quindi, con il voto contrario del deputato Beltrandi, la delibera nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie. La seduta termina alle 14,15.
Documento n. 10 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata “Commissione”:
b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;
e) la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all’elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei Consigli comunali e provinciali;
f) lo Statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;
g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante "Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale", e successive modificazioni;
h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante "Legge regionale statutaria", 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di referendum popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";
i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresì luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum consultivo popolare.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in parità di condizioni tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;
b) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;
c) sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;
d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
Art. 3 (Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)
a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi; e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; f) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purché questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:
a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;
c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.
5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:
a) i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;
d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
8. I soggetti di cui al comma 7, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza regionale o provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
9. Ai soggetti di cui al comma 7 devono essere assicurate pari opportunità. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di condizioni nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.
12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
Art. 4 (Tribune elettorali)
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.
4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.
7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.
11. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.
a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.
3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI possono essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 7 (Messaggi autogestiti per la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna)
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento. Tali soggetti:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.
Art. 8 (Informazione)
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, diffusi nell'ambito regionale e nazionale, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma 2.
6. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
7. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 9 (Programmi dell’Accesso)
Art. 10 (Trasmissioni per i non udenti)
2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie al quesito referendario, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle Regioni interessate alle consultazioni, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
Art. 12 (Comunicazioni e consultazione della Commissione)
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale e della consultazione referendaria, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all’articolo 8.
4. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)