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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE
martedì 7 dicembre 2010
72a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO N. 282, 289 E 295

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per proseguire l'esame degli atti del Governo n. 282 e 295 procedendo alla votazione delle proposte di parere formulate dai rispettivi relatori e pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 24 novembre, nonché sulla nuova proposta di parere da lui formulata, in qualità di relatore, sull'atto del Governo n. 289, pubblicata in allegato al resoconto.
Comunica pertanto che, come convenuto dalla Commissione nella seduta del 1° dicembre, provvederà a informare i Ministri competenti che la Commissione non proseguirà l'esame di quegli atti oltre la data odierna e non ne concluderà quindi l'esame con la votazione dei pareri, trasmettendo, in spirito di collaborazione, le relative proposte di parere, nonché, per l'atto del Governo n. 289, le osservazioni che la Commissione affari costituzionali del Senato ha formulato in data odierna.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO N 164 E 168

Il Presidente ricorda le varie fasi dell'esame degli atti del Governo n. 164 e 168 - rispettivamente schema di decreto legislativo recante Riordino della normativa sull’attività agricola e schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull’attività agricola - originariamente trasmessi alle Camere in data 15 dicembre 2009, sui quali la Commissione non si era potuta esprimere nei termini a suo tempo assegnati in assenza dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; rammenta come, in ragione dei chiarimenti forniti dal Governo circa l'intendimento di proseguire nel procedimento di adozione dei decreti, tali pareri, successivamente espressi, siano stati trasmessi alla Commissione al fine di una prosecuzione dell'esame parlamentare dei medesimi atti del Governo n. 164 e 168, che si sarebbe dovuto concludere entro il nuovo termine del 20 ottobre 2010.
Ritiene utile trasmettere al Governo, in spirito di collaborazione, le proposte di parere favorevole con osservazioni a suo tempo presentate e pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010, per il caso che il Governo intenda adottare definitivamente i testi in questione in tempi ravvicinati, segnalando, peraltro, che le proposte medesime non tengono conto dei rilievi del Consiglio di Stato e del parere della Conferenza unificata, successivamente formulati, e che dovrebbero esser presi in considerazione, nonché della necessità di riqualificare il riordino come attuativo della delega di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005.
Qualora il Governo intendesse invece proseguire l'iter di approvazione dei provvedimenti medesimi con i tempi più ampi consentiti dal termine per l'esercizio della delega di cui al richiamato articolo 14, comma 18, la Commissione potrebbe esprimersi sugli atti n. 164 e 168 anche in un momento successivo, auspicando che il Governo voglia attendere tale parere anche oltre il termine per la sua espressione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289
La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visti i pareri del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, resi nelle Adunanze plenarie del 22 luglio e del 20 settembre 2010;
considerati i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati;
preso atto della quantità assai rilevante di disposizioni per le quali si prevede l'abrogazione espressa, a decorrere dal 16 dicembre 2010, come disposto dal richiamato articolo 14, comma 14-quater, della legge n. 246 del 2005, e delle considerevoli difficoltà insite nell'esame di un così cospicuo Allegato, contenente l'indicazione di decine di migliaia di atti, dei quali non è peraltro possibile, in numerosi casi, reperire il testo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si invita in primo luogo ad apportare le modifiche già prefigurate dal testo trasmesso alle Camere a fini collaborativi in allegato allo schema di decreto legislativo in titolo, in accoglimento di segnalazioni delle amministrazioni interessate e delle osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010;

- si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di espungere l'articolo 2 del testo originario, come prefigurato dal testo riformulato anche alla luce del parere del Consiglio di Stato che aveva richiesto tale soppressione, in considerazione dei tempi ormai assai ridotti per la definitiva adozione ed entrata in vigore del provvedimento in titolo, invitando altresì a valutare l'opportunità di precisare che le abrogazioni decorrono comunque dalla data prevista dall'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005, come espressamente sancito dal comma 14-quater di quell'articolo, ossia dal 16 dicembre 2010;
- si sollecita il Governo a conformare lo schema di decreto legislativo in titolo alle altre osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010;
- si invita il Governo a verificare che gli atti di rango primario espunti dall'Allegato in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità di una loro abrogazione siano sottratti anche all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005, mediante un intervento integrativo o correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009, garantendone la permanenza in vigore;
- si invita a considerare l'opportunità di verificare se vi siano e, in caso positivo, di espungere dall'Allegato atti o singole disposizioni già espressamente abrogati da altre disposizioni di legge o in esito a referendum abrogativo, ovvero oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, come anche suggerito dal Consiglio di Stato;
- si rileva la presenza, anche successivamente alla riformulazione conseguente al parere del Consiglio di Stato, di atti che appaiono non avere rango primario, tra i quali possono citarsi, a mero titolo esemplificativo, quelli riportati ai numeri 984, 985, 986, 993, 996, 1031, 1032, 1042, 1044, 1052, 1053, 1064, 1108, 1129, 1137, 1138, 1144, 1153, 1155, 35375, 35389, 35401, 35404, 35417 dell'Allegato al provvedimento in titolo; a tale riguardo si invita il Governo a valutare l'esigenza di espungere gli atti di tale natura;
- si segnala che nell'Allegato allo schema di decreto in titolo sono presenti i trentuno atti che lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore", prevede invece di mantenere in vigore, sottraendoli all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005: si invita pertanto il Governo a espungere tali provvedimenti dall'Allegato al provvedimento in titolo, come peraltro prefigurato dal testo trasmesso a fini collaborativi;
- si raccomanda al Governo di corredare l'indicazione in merito all'abrogazione del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante "Approvazione del testo unico della legge elettorale politica", di cui al numero 48757 dell'Allegato al provvedimento in titolo, con l'indicazione che tale abrogazione espressa non opera per il suo articolo 86, penultimo e terzultimo comma, la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere; si invita contestualmente il Governo ad assicurare che tali norme siano sottratte all'effetto di abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005, valutando, in particolare, se queste siano da considerare sottratte ope legis alla "ghigliottina" in forza del comma 17 del richiamato articolo 14, o provvedendo, in caso contrario, a inserirle nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009, attraverso un'integrazione dell'intervento correttivo attualmente in corso di definizione;
- si invita a integrare l'Allegato, quando necessario, con l'indicazione del titolo o, quanto meno, dell'oggetto di disciplina per ciascuno degli atti elencati;
- si segnala l'esigenza di espungere dall'Allegato il decreto-legge 207 del 1951 (al numero 69921), che è decaduto e di espungere il provvedimento indicato al numero 70292, che non risulta esistente;
- si segnala inoltre l'esigenza di inserire nell'Allegato, con riferimento al decreto-legge n. 121 del 1967 (al numero 70942), la relativa legge di conversione 17 febbraio 1968, n. 56 e, con riferimento al decreto-legge n. 947 del 1969 (al numero 71062), la relativa legge di conversione 11 febbraio 1970, n. 23;
- si invita, infine, ad apportare le seguenti correzioni:
a) al numero 69727 la qualificazione del provvedimento è decreto legislativo, e non decreto-legge;
b) al numero 69778 occorre indicare il titolo corrispondente alla legge indicata;
c) al numero 70790 occorre riportare il titolo corretto della legge indicata.