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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 14 aprile 2010

52a seduta

Presidenza del Presidente


La seduta inizia alle ore 14,05.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, per il parere al Governo, lo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto del Governo n. 203); segnala al riguardo che - come emerge dal parere del Consiglio di Stato - l'Amministrazione proponente avrebbe manifestato l'intendimento di eliminare le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e le Autorità portuali dallo schema di regolamento in seguito all'intervenuta approvazione della norma di interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, che esclude dall'effetto soppressivo di cui al suo comma 1, secondo periodo, gli enti di ricerca e le autorità portuali.
Dopo aver comunicato che l'esame di quell'atto sarà avviato in una seduta che sarà convocata la prossima settimana, il PRESIDENTE sollecita i Gruppi a far pervenire eventuali richieste di audizioni, ricordando quella già svolta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, del Sottosegretario Mantovani.

La Commissione prende atto.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190)
(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, che tiene conto dei rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, dell'attività istruttoria svolta e del parere del Consiglio di Stato, le cui osservazioni sono peraltro ampiamente accolte dal Governo nel testo successivamente elaborato e trasmesso in allegato all'atto n. 190 in esame.
Ricorda l'approvazione della norma interpretativa dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, già richiamata, sottolineando come il Governo abbia comunque ritenuto di proseguire l'iter dello schema di regolamento in esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007.

L'onorevole LOVELLI (PD) esprime il proprio apprezzamento per l'approfondito esame svolto dalla Commissione, anche attraverso le apposite audizioni, e dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nonchè per la proposta del relatore. Preannuncia, tuttavia, il voto di astensione del suo Gruppo, le cui ragioni - già emerse peraltro in sede di 1a Commissione alla Camera - risiedono nelle perplessità suscitate dal complessivo meccanismo "taglia-enti", che attribuisce al Governo un potere di delegificazione estremamente ampio e basato su norme generali regolatrici della materia generiche e destinate a operare per un numero indefinito di enti molto diversi tra loro. Si tratta di un modello di delegificazione che supera quello di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che finisce a suo giudizio per costituire un elemento di complicazione anziché di semplificazione della normativa e che peraltro registra significativi arretramenti nella sua applicazione. Conclude ribadendo l'apprezzamento per la proposta del relatore, auspicando che vi siano le condizioni per la Commissione per procedere alla sua votazione e che il Governo ne tenga comunque conto.

Ha quindi la parola il senatore GARAVAGLIA (LNP), il quale riterrebbe opportuna una riformulazione della prima osservazione volta a precisarne i contenuti, giudicati altrimenti troppo generici e perciò meramente ripetitivi del principio di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione; sollecita inoltre una chiara determinazione della durata del periodo transitorio.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, riconosce come il procedimento "taglia-enti" presenti obiettivi profili problematici, anche per il ripetuto susseguirsi di disposizioni nel corso delle ultime due legislature. La questione posta dall'onorevole Lovelli è certamente meritevole di considerazione; segnala che la proposta di parere formulata richiama comunque i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera. Quanto alle considerazioni svolte dal senatore Garavaglia, egli segnala che la prima osservazione - la quale riprende un rilievo della 1a Commissione della Camera - demanda al Governo l'attuazione in concreto del principio di pari opportunità nelle nomine dei componenti degli organi collegiali dell'ISTAT. In merito al periodo transitorio, questo trova una definizione nel combinato disposto dall'articolo 5, comma 1 e 6 dello schema di DPR; le osservazioni formulate a tale riguardo tengono conto dell'ampiezza di tale periodo e della necessità di assicurare comunque la piena funzionalità dell'Istituto, senza soluzioni di continuità, anche in considerazione dell'imminenza di importanti censimenti. Conclude dichiarando la piena disponibilità ad accogliere riformulazioni migliorative della proposta di parere.

Il PRESIDENTE prende atto, quindi, che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione della proposta di parere; propone pertanto di proseguire l'esame in una seduta che sarà convocata - accogliendo, dopo un breve dibattito, la proposta dell'onorevole DELLA VEDOVA (PdL) - mercoledì 21 aprile, in orario antimeridiano, auspicando che il Governo attenda il parere della Commissione anche oltre il termine previsto e già prorogato.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.45.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 190

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)»;
considerati i pareri interlocutori del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2009 e del 18 gennaio 2010 e le relative note di risposta dei competenti uffici del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2010 ;
considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire le proposte di riformulazione o integrazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato ai fini di una maggiore chiarezza dell'articolato e di una maggiore aderenza dello stesso alle norme generali regolatrici della materia, trasmettendo alle Camere - a fini istruttori - un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;
considerato che il Consiglio di Stato, in merito all'attribuzione al Presidente dell'Istituto del potere di conferire gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 5, comma 2, ha ritenuto che tale opzione rientri tra le scelte di governance che l'autorità politica proponente intende attuare, prendendone atto;
considerati i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si segnala l'opportunità di considerare nella nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio il principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui all'articolo 51 della Costituzione;
- al fine di garantire omogeneità terminologica, si invita a valutare l’opportunità di sostituire, all’articolo 5, comma 1, lett. b), nel testo riformulato dal Governo a seguito del parere del Consiglio di Stato e allegato allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)», il riferimento alle “articolazioni giuridico amministrative” con quello agli “uffici giuridici ed amministrativi”;
- si invita inoltre a valutare l’opportunità di specificare, all’articolo 5, comma 1, lett. c), se il contratto individuale ivi richiamato sia da intendersi rinnovabile o meno;
- si segnala che la lettera d) dell'articolo 5, comma 1, nel testo riformulato dal Governo a seguito del parere del Consiglio di Stato, presenta un difetto di coordinamento con la precedente lettera c), che può essere corretto inserendo le parole “di livello non generale” dopo le parole “strutture tecniche”, anziché dopo le parole “uffici dirigenziali”;
- alla lettera e) dell’articolo 5, comma 1, si rileva l'opportunità di precisare che le procedure concorsuali ivi previste si svolgano “per titoli ed esami”; quanto al requisito per usufruire della riserva di posti nell'ambito delle medesime procedure concorsuali dell’Istat, si invita a valutare l'opportunità di ridefinire l'estensione del periodo per la durata del quale si sono ricoperti incarichi dirigenziali, comunque in coerenza con la finalità di valorizzare le specifiche professionalità maturate, propria dell'istituto della riserva;
- si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 5, comma 2, prevedendo forme di maggiore collegialità, mediante il coinvolgimento del Consiglio ed eventualmente del direttore generale, nel procedimento di nomina dei dirigenti;
- la possibilità per il Presidente dell'istituto di delegare la rappresentanza dell'ente è stata disciplinata dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 322 del 1989; è successivamente intervenuto, con disciplina difforme, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2000 (articolo 2, comma 5); alla luce di tale quadro normativo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l’articolo 5 con una disposizione che riproduca la norma di cui al richiamato articolo 16, comma 4, adeguandolo al mutato assetto organizzativo dell'Istat, del seguente tenore: “Il Presidente può delegare, per l’esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell’Istituto al direttore generale, ai capi dipartimento, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell’Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1”. Conseguentemente, si dovrebbe integrare l’articolo 6, comma 1, indicando, tra le disposizioni espressamente abrogate, l’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- all'articolo 6, si segnala l'esigenza di indicare tutte le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che, in quanto incompatibili con quelle del regolamento di delegificazione, sono abrogate;
- si invita il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, al medesimo articolo 6, nel comma 3, che, nelle more della riorganizzazione, resta ferma la disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non il conferimento degli incarichi medesimi;

- si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema in titolo con una norma volta a chiarire l'applicabilità all'Istituto nazionale di statistica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli ambiti materiali di tale applicabilità, tenendo conto delle peculiarità dell'Istituto medesimo;

- infine, in considerazione delle possibili difficoltà operative che potrebbero derivare all'Istat, nelle more della riorganizzazione, nello svolgimento delle attività d'istituto, con particolare riferimento allo svolgimento del censimento dell'agricoltura e del censimento della popolazione, si invita il Governo a individuare e a garantire all'Istat gli strumenti e le risorse necessarie per assicurare la piena funzionalità dell'ente, anche prevedendo norme transitorie volte a garantire la continuità delle sue attività.