COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 28 ottobre 2009

36a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE



IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" (n. 118)
(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.


Il presidente PASTORE (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, e la illustra, soffermandosi in particolare sull'osservazione con la quale si invita il Governo a compilare elenchi di disposizioni nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246.
Riferisce inoltre circa la presenza, nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati dal decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate sempre ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute negli Allegati, che sono invece ritenute indispensabili. Ritiene che la rapida successione di provvedimenti - anche con carattere d'urgenza - a fini di semplificazione e sfoltimento dello stock normativo possa avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che - a una più attenta valutazione - siano da considerarsi indispensabili. A tale riguardo la proposta di parere suggerisce - tra l'altro - una interpretazione estensiva dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, laddove si dispone che le abrogazioni ivi previste sono disposte "salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Nella consapevolezza delle perplessità che la soluzione così avanzata può suscitare, egli ricorda come interventi volti a recuperare disposizioni già abrogate con precedenti provvedimenti d'urgenza siano già stati posti in essere; ritiene comunque opportuno segnalare al Governo la questione, invitandolo a valutare la possibilità di prevedere il recupero di tali norme.
La proposta di parere è corredata da alcuni Allegati, nei quali sono confluite le osservazioni e i rilievi finora formulati dalle Commissioni permanenti che si sono espresse in sede consultiva sul provvedimento in titolo, i contributi e le segnalazioni delle amministrazioni, nonché le osservazioni formulate dagli uffici di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai quali esprime, in qualità di relatore, un vivo apprezzamento per il lavoro svolto. Nell'Allegato A è riportato il complesso delle osservazioni, riferite o connesse ad atti presenti nell'Allegato 1 allo schema in titolo. Nell'Allegato B sono riportate le disposizioni, nelle materie riconducibili a settori esclusi, segnalate dalle amministrazioni, quando non risulti alcuna connessione con atti inseriti nell'Allegato 1: nei casi in cui tale connessione risulti, le relative segnalazioni di riconducibilità a settori esclusi sono invece contenute nell'Allegato A. Analogamente, l'Allegato C riporta l'indicazione degli atti o delle disposizioni abrogate dal decreto legge n. 112 del 2008 che le amministrazioni segnalano come indispensabili, non contenute né connesse ad altro atto inserito nell'Allegato 1; anche in questo caso, le segnalazioni sono invece contenute nell'Allegato A quando riguardino atti inseriti o connessi ad altro atto presente nell'Allegato 1. Rammenta infine che nella proposta di parere si invita il Governo a vagliare il complesso delle osservazioni così raccolte, valutando l'opportunità di modificare o integrare gli Allegati allo schema di decreto legislativo in titolo alla luce di tali osservazioni.

L'onorevole LOVELLI (PD) segnala l'esigenza di inserire, tra le norme di cui assicurare la vigenza, la legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, il cui articolo 9 garantiva la possibilità di costruzioni in deroga alle distanze di rispetto dalle autostrade.

Il PRESIDENTE, relatore, nell'accogliere tale segnalazione, integra l'Allegato C alla proposta di parere con tale indicazione.


Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


Schema di decreto legislativo recante: "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)" (n. 114)
(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

L'onorevole LOVELLI (PD) osserva come il Governo, scegliendo di esercitare in tempi così ridotti la delega conferita dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009, abbia rinunciato a realizzare un disegno organico di ridefinizione delle missioni e delle competenze del CNIPA, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del FORMEZ, con il quale avrebbe invece potuto contestualmente ridisegnarne gli organi e realizzare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione, come previsto dalla delega. Gli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione rappresentano, a suo giudizio, un'occasione perduta, mancando di realizzare una più coraggiosa operazione di trasformazione, fusione o soppressione degli enti in questione; censura inoltre la volontà dell'esecutivo di rafforzare il proprio ruolo nella gestione degli enti, con particolare riferimento a DigitPa e alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Egli propone di integrare la proposta di parere sullo schema di decreto in titolo con il rilievo, formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega, anche in attuazione del federalismo fiscale e nella prospettiva di realizzare in Italia una Scuola di alta formazione della dirigenza sul modello francese della Ecole Nationale d'Administration; preannuncia l'intendimento di formulare analoga proposta anche per gli altri due schemi di decreti legislativi di riorganizzazione all'ordine del giorno della Commissione. Segnala inoltre l'opportunità di prevedere una norma transitoria, riguardante il personale dirigenziale attualmente in servizio presso il CNIPA, al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'ente stesso, segnalando la prossima scadenza dei contratti di lavoro dei 17 dirigenti sui 20 attualmente in servizio, senza che sia prevista alcuna possibilità di rinnovo o proroga; sollecita pertanto la relatrice a integrare la proposta di parere inserendo nella premessa un riferimento all'introduzione di misure che garantiscano la funzionalità dell'ente nella fase transitoria. Segnala quindi l'esigenza di riformulare l'articolo 16, comma 3, dello schema in titolo, nel seguente testo: "Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Ente, i contratti a tempo determinato del personale dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento dei dirigenti previsti dalla dotazione organica, le quali possono tenere conto del servizio già prestato presso il CNIPA; il personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimane in servizio fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro di DigitPA e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. Continua ad applicarsi l'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609". Segnala inoltre l'esigenza di riformulare il comma 2 del medesimo articolo 16 inserendo, dopo le parole: "direttore generale", le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali", e di prevedere che la tabella A allegata allo schema di decreto in titolo entri in vigore dal 1° gennaio 2012.

Il presidente PASTORE, ricorda le specificità del FORMEZ, cui competono anche attività diverse da quella di formazione, come quelle di servizio a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; rammenta inoltre la molteplicità delle attività svolte dal CNIPA, tra le quali quella di consulenza in materia contrattuale a favore delle pubbliche amministrazioni. Ritiene che l'esigenza di un maggior coordinamento nell'ambito della formazione possa essere riferita soprattutto alla coesistenza di molteplici scuole di formazione di settore, come la Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore di economia e finanza, e altre ancora.

L'onorevole BERNINI BOVICELLI (PdL), relatrice, osserva come il rilievo della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati richiamato dall'on. Lovelli, sia stato formulato nel corso dell'esame in sede consultiva dello schema di riorganizzazione del FORMEZ; non ritiene appropriato integrare in tal senso la proposta di parere sullo schema di riorganizzazione del CNIPA. Presenta quindi una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, in cui trovano risposta alcuni profili problematici emersi dalle audizioni informali, dalla documentazione inviata dalle organizzazioni sindacali e dalle segnalazioni provenienti dallo stesso Governo, e la illustra, riservandosi di valutare se integrarla con i rilievi formulati dall'onorevole Lovelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)" (n. 113)
(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2009.

L'onorevole LOVELLI (PD) interviene riprendendo le argomentazioni già svolte con riferimento allo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del CNIPA; ribadisce come anche per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione il Governo abbia perso l'occasione di una ridefinizione organica delle competenze e censura la scelta dell'esecutivo di rafforzare il proprio ruolo nella gestione della Scuola, nonché quella di non confermare il ricorso a procedure concorsuali - introdotte nel 2008 - per la scelta dei docenti della Scuola: tale mutamento segna a suo avviso il superamento di criteri meritocratici per l'individuazione di professionalità elevate, a favore di meccanismi di nomina che egli ritiene potranno essere improntati a logiche di carattere politico. Ribadisce la richiesta, già formulata con riferimento allo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del CNIPA, di integrare la proposta di parere con il rilievo, formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sullo schema di decreto di riorganizzazione del FORMEZ con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega, anche in attuazione del federalismo fiscale e nella prospettiva di realizzare in Italia una Scuola di alta formazione della dirigenza sul modello francese della Ecole Nationale d'Administration.

Il PRESIDENTE ricorda che il ricorso alle procedure concorsuali per la selezione dei docenti della Scuola superiore non deriva da una disposizione di legge e che pertanto tale opzione non è impedita dalle nuove norme di riorganizzazione in esame; comunica inoltre che il relatore, senatore Boscetto, ha presentato una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PROCEDIMENTO "TAGLIA-ENTI"

L'onorevole LOVELLI (PD) riferisce come all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri odierno risulti essere l'approvazione di un provvedimento destinato a prorogare il termine del 31 ottobre 2009 indicato dalla normativa vigente come termine finale per il procedimento cosiddetto "taglia-enti"; peraltro risulterebbero all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri anche molti regolamenti di riordino di enti coinvolti in tale procedimento, mentre altri schemi di regolamento sarebbero ancora in fase di elaborazione. Censura i protratti e reiterati differimenti nell'attuazione di un meccanismo delineato dalla legge finanziaria 2008 e portato all'attenzione dell'opinione pubblica con intenti a suo giudizio propagandistici, ma rivelatosi finora inefficace nell'individuare gli enti da mantenere in essere. Osserva come la filosofia dei tagli degli enti inutili abbia ceduto il passo a quella della riorganizzazione, il cui solo effetto risulta essere la riduzione degli organici, anziché interventi di riordino, fusione e trasformazione. Conclude stigmatizzando l'azione del Governo in materia, ritenendo paradossale l'attuale situazione nella quale non è ancora definito l'elenco degli enti soggetti al taglia-enti ed è ignoto persino il loro numero complessivo, paventando il rischio che l'eventuale elevato numero di provvedimenti di riordino possa impedire alla Commissione e al Governo stesso un esame serio e approfondito dei provvedimenti stessi ovvero il rischio di interventi di riordino fittizio, ipotesi sulla quale il Consiglio di Stato ha espresso un giudizio critico.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'esame per il parere al Governo degli atti all'ordine del giorno della Commissione (atti del Governo nn. 113, 114, 117, 118, 122 e 128) proseguirà la prossima settimana, nelle sedute che saranno convocate mercoledì 4 novembre in orario antimeridiano e pomeridiano, nelle quali si concluderà il dibattito sulle proposte di parere e si procederà alla votazione delle stesse, ricorrendone i presupposti procedurali.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15.


All. 1

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2624/2009, reso nell'Adunanza plenaria del 14 luglio 2009;
considerate le numerose osservazioni e gli articolati rilievi formulati dalle Commissioni permanenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;
apprezzata l'opera di ricognizione e di individuazione della legislazione da sottrarre all'applicazione dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della citata legge n. 246, svolto sull'intera legislazione recata da atti pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969, frutto di un'ampia e complessa istruttoria compiuta con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali statali;
valutati i copiosi elementi informativi e i rilievi formulati dalle amministrazioni competenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;
considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega ad emanate, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15, e che il successivo comma 18-bis conferisce al Governo una delega ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:


- si segnala l'esigenza di inserire nel comma 1 la salvaguardia anche degli atti di cui all'Allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, per la sua formulazione letterale, sembrerebbe salvare quegli atti solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto legge n. 200 del 2008, ma non da quello della "ghigliottina" di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246: gli atti esclusi dall'effetto di abrogazione espressa del decreto legge n. 200 potrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'abrogazione generalizzata e automatica di cui al cosiddetto "taglia leggi", proprio perché vigenti (essendo stati espunti dall'Allegato del decreto legge n. 200), pubblicati prima del 1° gennaio 1970 e non inclusi tra quelli da mantenere in vigore, di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo in titolo. Si segnala quindi al Governo, a fini di maggiore chiarezza, l'opportunità di riformulare il comma 1 integrandolo con il riferimento a entrambi gli Allegati, sostituendo le parole da "nell'Allegato 1" a "sono individuate", con le seguenti: "negli Allegati 1 e 2 del presente decreto legislativo sono individuate". Sarebbe conseguentemente preferibile anche una modifica del comma 2, che potrebbe essere così riformulato: "Le disposizioni di cui all'Allegato 2 sono altresì sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9"; ove non si ritenesse opportuna tale ultima modifica, si segnala l'opportunità di eliminare, quanto meno, la virgola tra le parole: "effetto abrogativo", e le altre: "di cui";
- in merito all'articolo unico, comma 4, dello schema di decreto legislativo, si osserva che le clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 non necessitano, tecnicamente, di alcun ausilio normativo, perché sono costruite come clausole autosufficienti, che rimettono all'interprete l'inclusione o meno di singole disposizioni nel novero dei casi indicati; l'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, a tale riguardo, identifica - quale canone ricognitivo di valore suppletivo - alcuni casi di leggi di diretta attuazione costituzionale, tralasciandone altri, che pure avrebbero natura analoga; al riguardo, si invita il Governo a riformulare la norma, chiarendone la natura ricognitiva e non esaustiva, eventualmente inserendola nella lettera a) del comma 3, quale specificazione del criterio utilizzato dal legislatore delegato nell'individuare l'ambito entro cui svolgere la ricognizione delle disposizioni precedenti il 1970 da mantenere in vigore, anziché come norma autonoma e osservando come, se non si trattasse di mera ricognizione, la disposizione in esame dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto di delega;
- si rileva come l'Allegato 1 rechi alcuni atti fonte le cui disposizioni risultano essere parzialmente abrogate, in assenza di indicazioni su quali siano le specifiche disposizioni vigenti di cui si ritiene indispensabile la salvaguardia, accanto a casi in cui sono invece esplicitamente indicate singole disposizioni che si ritiene debbano restare in vigore; tale circostanza, probabilmente derivante dalle difficoltà inerenti la necessità di procedere a una così complessa e contestuale ricognizione di un assai vasto numero di provvedimenti normativi primari, potrebbe tuttavia indurre a considerare l'inclusione di un atto parzialmente abrogato - con particolare riferimento a ipotesi di abrogazioni implicite - nell'elenco dei provvedimenti da mantenere in vigore come suscettibile di provocare l'eventuale reviviscenza di articoli di legge o singole disposizioni precedentemente abrogati. È pur vero che le disposizioni recate dall'articolo unico dello schema di decreto legislativo fanno esplicitamente riferimento alla "permanenza in vigore" (al comma 1) specificando che "s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; tuttavia il medesimo comma 1, alla lettera a), precisa che "per disposizioni legislative statali s'intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati". Poiché al legislatore delegato è preclusa la possibilità di determinare, con l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la persistente validità di "disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita" o "che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete", si invita il Governo a valutare l'opportunità integrare lo schema di decreto legislativo con una norma che chiarisca che l'eventuale inclusione di un atto primario che comprenda disposizioni con le caratteristiche ora richiamate senza l'indicazione delle singole disposizioni che restano in vigore, non comporta, in applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, alcun effetto di rivitalizzazione delle stesse, utilizzando - se del caso - anche note o segnalazioni nel corpo dell'Allegato 1;
- si invita, in ogni caso, il Governo ad affiancare l'integrazione del testo dello schema di decreto legislativo di cui si è detto, con la correzione dell'Allegato 1, anche in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi, di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, specificando per ciascun atto primario ivi contenuto che risulti in parte inattuale le specifiche disposizioni mantenute in vigore;
- l'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, si muove, nel definire i criteri di delega, tra i due poli opposti della "identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore" da un lato e delle "disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita" o "che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete" dall'altro. Una parte cospicua degli atti normativi che sono inclusi nell'Allegato 1 dello schema in titolo, sembra corrispondere piuttosto ai parametri di esclusione (leggi già abrogate, a efficacia esaurita, obsolete) che non a quello del carattere indispensabile per la regolazione di settore: a tale riguardo si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i casi indicati nell'Allegato A al presente parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermare l'inclusione dei medesimi atti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, rilevando come l'approssimazione nella formazione in particolare dell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo generi dubbi per l'eventuale mancata inclusione di norme che invece meriterebbero di essere salvate, soprattutto alla stregua dell'ordinamento costituzionale;
- si rileva inoltre l'opportunità di modificare, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, l'intitolazione utilizzata dall'Allegato 1 "Eventuali salvataggi parziali" (ultima colonna a destra) con quello di "Singole disposizioni che restano in vigore";
- si segnala la presenza, nell'Allegato 1, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati, nella loro interezza, ad opera del decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute negli Allegati, che sono ritenute indispensabili; tali atti non sono più vigenti e dunque non dovrebbero poter essere inclusi tra quelli per i quali, secondo quanto richiesto dal già citato articolo 14, comma 14, "si ritiene indispensabile la permanenza in vigore". Occorre peraltro valutare che la rapida successione di provvedimenti - anche con carattere d'urgenza - a fini di semplificazione e sfoltimento dello stock normativo può avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che - a una più attenta valutazione - siano da considerarsi indispensabili. Si ritiene pertanto opportuno invitare il Governo a considerare ogni possibile intervento volto a restituire vigenza a disposizioni abrogate dal citato decreto legge n. 112 del 2008 ritenute indispensabili, anche valutando la possibilità di mantenere tali atti - o di inserirli se non presenti - nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, alla luce del tenore dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, a norma del quale le abrogazioni ivi previste sono disposte "salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Si invita il Governo a valutare agli stessi fini, l'eventualità di procedere a un primo intervento di riassetto, ai sensi dell'articolo articolo 14, comma 15, della legge n. 246, il quale stabilisce che "i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto". In presenza delle condizioni per operare nel senso indicato, anche nell'ambito dell'esercizio della delega con lo schema di decreto legislativo in titolo, lo schema stesso potrebbe essere integrato, a fini di maggiore chiarezza, con un articolo aggiuntivo del seguente tenore: "Ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246, richiamati dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni presenti nell'Allegato 1, già abrogate dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", mantenendo o inserendo nell'Allegato 1 dello schema in titolo le disposizioni legislative - abrogate dal richiamato decreto legge n. 112 - ritenute indispensabili e segnalate dalle amministrazioni statali, indicate rispettivamente negli Allegati A e C al presente parere;
- si rileva l'opportunità - segnalata anche dal parere del Consiglio di Stato citato in premessa - di integrare lo schema di decreto legislativo con l'indicazione degli atti normativi o delle singole disposizioni rientranti nei settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui al comma 14-ter, da inserire in un apposito elenco, sollecitando quindi il Governo alla sua predisposizione; tale operazione - di carattere meramente enunciativo - eviterebbe aree di incertezza circa la permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori esclusi, garantendo un principio fondamentale dell'ordinamento, quale la certezza del diritto. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur compreso nell'elenco dei provvedimenti rientranti nelle categorie di cui al citato comma 17, non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe non compromettere la salvezza dell'atto stesso, ove si intendesse che il suo inserimento nell'elenco che si invita il Governo a compilare ex comma 17 abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 e dunque di sottrarle alla cosiddetta "ghigliottina". A tale fine, ove il suddetto elenco fosse predisposto in tempi compatibili con quelli per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 14, comma 14, potrebbe essere opportuno affiancare la redazione dell'elenco attuativo del comma 17 con un'integrazione dello schema di decreto in titolo che chiarisca tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvaguardia dell'inserimento in quell'elenco e, contestualmente, ribadendo l'efficacia diretta del comma 17 quanto alla permanenza in vigore di tutte le norme afferenti ai settori elencati, a prescindere dall'inclusione nell'elenco stesso. Diversamente, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, con apposito intervento normativo, la redazione di elenchi delle disposizioni afferenti nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, regolandone l'efficacia;
- in merito ai provvedimenti riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, si segnala che alcune amministrazioni hanno osservato come siano presenti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo alcuni atti da ricondurre ai settori esclusi; in altri casi, invece, l'assenza di atti nell'Allegato 1 (come, ad esempio, leggi di conversione di decreti legge invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa; novelle di atti invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa) è stata connessa all'inclusione degli atti mancanti negli elenchi, in via di predisposizione, delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi; a tale riguardo, si invita al Governo a valutare l'opportunità di mantenere o inserire tali atti - segnalati nell'Allegato A al presente parere, per quelli già presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, e indicati nell'Allegato B, per gli altri casi - nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, pur nella consapevolezza che si tratti con tutta probabilità di disposizioni in materie riconducibili a settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246, al fine di assicurarne il mantenimento in vigore, procedendo alla eventuale successiva trasposizione negli elenchi delle disposizioni di cui al citato comma 17 in sede di interventi correttivi;
- si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Allegato 1 per settori omogenei, eventualmente in sede di decreti correttivi; la delega legislativa diretta a mantenere in vigore le disposizioni di legge ritenute indispensabili, anche se anteriori al 1970, è fondata infatti su alcuni princìpi e criteri direttivi che individuano il presupposto specifico di salvaguardia delle norme: tuttavia, l'articolo unico dello schema di decreto legislativo e l'Allegato 1 includono in un solo contesto, senza distinzioni, tutte le disposizioni da mantenere in vigore, che sono molte centinaia, cosicché non è dato di conoscere a quale dei criteri di delega sia riconducibile ciascun atto legislativo o disposizione di legge; la redazione di appositi elenchi per materia, ovvero il ricorso a descrittori consentirebbe di affiancare al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione richiesta dallo stesso articolo 14 della legge n. 246, dando così piena attuazione al criterio di delega che richiede la "organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse" (lettera e) del comma 14);
- si raccomanda anche di individuare, nell'ambito dei diversi strumenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, quello più idoneo per identificare espressamente, in tutti i casi in cui sia possibile, le disposizioni di legge che saranno abrogate per effetto della "ghigliottina" e quelle che restano in vigore in ragione delle clausole di salvaguardia diretta disposte dal comma 17 dello stesso articolo 14;
- il principio tempus regit actum, cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza, non è applicabile nel diritto penale: infatti, la condizione normativa più favorevole produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente; al riguardo si segnala al Governo l'opportunità di compiere una ricognizione specifica, da richiedere al Ministero della giustizia, affinché sia chiarito quanti e quali figure di reato resterebbero abrogate dalla cosiddetta "ghigliottina";
- si invita, infine, il Governo a valutare le segnalazioni di cui agli Allegati al presente parere, raccomandando, in conclusione, di ricorrere ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, allo scopo di enucleare ancora, in modo più preciso e conforme ai criteri di delega, le disposizioni di legge da mantenere in vigore.

Tabelle allegate: allegati.pdf

All. 2

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 114


La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
considerato che l’intervento è finalizzato a riordinare uno degli enti deputati a realizzare un sistema unitario di interventi che favoriscono la digitalizzazione della pubblica amministrazione;
rilevato che
la materia affidata al citato organismo è soggetta a continue evoluzioni e sarebbe pertanto opportuno prevedere modalità semplificate di rideterminazione della dotazione organica, sempre comunque nel rispetto dei vincoli finanziari, nonché ampliare le modalità di reperimento delle professionalità necessarie, inserendo meccanismi più flessibili e meno limitativi, prevedendo a tal fine la possibilità di avvalersi di personale anche dirigenziale con contratto a tempo determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;
con lo scopo di garantire le risorse per la funzionalità di un organismo che, nonostante le significative riduzioni di bilancio e i rilevanti risparmi introdotti con il presente riordino, necessita di alte professionalità e svolge funzioni particolarmente delicate, sarebbe opportuno prevedere che DigitPA si possa avvalere, come già avviene per altri enti, di modalità ulteriori di finanziamento che non siano direttamente a carico del bilancio dello Stato;
la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) che affida a DigitPA il compito di “contribuire al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” potrebbe presentare profili di problematicità con riferimento al riparto di competenze in materia di privacy;
il contenuto di alcune disposizioni di seguito indicate non risulta chiaro ed è quindi suscettibile di creare problemi interpretativi e applicativi;


esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all’articolo 3, comma 2, lettera b), dovrebbero essere soppresse le parole da “contribuisce” fino a “n. 196;”;
all’articolo 5, comma 4, dovrebbero essere sostituite le parole “di cui al comma 3” con le seguenti: “di cui al Piano Triennale previsto dall’articolo 3, comma 1.”;
all’articolo 6, comma 2, lettera c), le parole “fissate nel presente decreto” dovrebbero essere sostituite con le seguenti: “fissate ai sensi del presente decreto”;
all’articolo 11, comma 2, dopo le parole “lettera c)” si dovrebbero inserire le seguenti: “definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto,”;
quanto all’articolo 12, si segnala l'esigenza in modificare il suo comma 1 aggiungendo, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità economiche, a seguito dell’approvazione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1" e di sopprimere, al comma 2, le parole: “non dirigenziale”;
all’articolo 13, comma 4, dopo le parole: “Tabella A” si suggerisce di inserire le seguenti: “e successive modifiche”;

si segnala la necessità di integrare l’articolo 16 con una disposizione transitoria che garantisca, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, la continuità e la funzionalità del nuovo Ente permettendo allo stesso di conferire incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato;

si invita altresì a modificare l’articolo 18 individuando, tra le entrate, un ammontare di risorse da destinare al finanziamento di assunzioni ai fini della copertura dei posti in dotazione organica e integrandolo con il seguente comma aggiuntivo: “1-bis. Nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, DigitPA, nel quadro delle funzioni di cui all’articolo 3, riceve dagli aggiudicatari un importo da determinare, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente di DigitPa, in percentuale sul valore del contratto, quale contributo forfetario per spese di funzionamento.”;
si invita inoltre il Governo a specificare se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, sia distinto dal piano triennale per la programmazione, per il quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente procedura di adozione rispetto all'articolo 22;
sempre in merito all'articolo 22, al comma 1, si segnala l'esigenza di modificare le parole "sistemi informativi informatizzati", con le seguenti: "sistemi informativi automatizzati";
valuti, infine, il Governo l'esigenza di chiarire se si intenda o meno escludere i componenti del comitato direttivo di cui all'articolo 6 dalla partecipazione alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica atteso che l'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che essi ne facciano parte.

All. 3

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 113


La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si segnala l'opportunità di chiarire se il riferimento al "programma triennale della Scuola", sottoposto all'approvazione del Comitato stesso, corrisponda al "piano strategico triennale", redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, dello schema di decreto legislativo;
si rileva l'esigenza di chiarire se il "programma annuale della Scuola" di cui all'articolo 6 comma 2, il "programma annuale delle attività didattiche e scientifiche" di cui all'articolo 7, comma 3 e il "programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio" di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento ovvero documenti distinti;
si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 1, inserendo tra le categorie di soggetti che possono essere nominati Presidente della Scuola superiore quella dei consiglieri parlamentari, in aderenza con quanto previsto dalla legislazione attualmente vigente;
si rileva l'esigenza di integrare il disposto dell'articolo 7, comma 2, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "secondo i rispettivi ordinamenti";
si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 7, comma 3, precisando che il Presidente propone al Comitato di gestione, unitamente al bilancio consuntivo e preventivo - come già previsto dalla medesima norma - anche il regolamento contabile e finanziario, di cui al successivo articolo 15, precisando che tale regolamento è adottato dal Comitato di gestione e di sostituire le parole "bilancio consuntivo e preventivo predisposto" con le seguenti: "bilancio consuntivo e preventivo predisposti";
in merito alle competenze del Presidente della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, la cui definizione è in parte demandata dall'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo al "regolamento", si ritiene opportuno chiarire se il regolamento cui si rinvia sia quello di cui all'articolo 15 del medesimo schema di decreto legislativo;
si segnala l'esigenza di indicare, all'articolo 7, comma 4, le modalità per la nomina del Comitato scientifico consultivo, suggerendo la possibilità di prevedere che sia nominato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Presidente della Scuola;
si segnala, inoltre, all'articolo 8, comma 1, l'esigenza di sostituire il riferimento al «direttore», figura non più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di «presidente», di cui all'articolo 4;
in merito all'articolo 9, si rileva come - a differenza della legislazione vigente - lo schema di decreto legislativo non preveda più la figura dei responsabili di settore, di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 287 del 1999, ai quali sono attualmente attribuiti, tra gli altri, compiti afferenti la programmazione e valutazione delle attività di formazione dei docenti, l’organizzazione della struttura didattica, la conduzione di specifici progetti di rilievo strategico; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di reintrodurre i responsabili di settore.