36a seduta
Presidenza del Presidente Andrea PASTORE
si segnala la necessità di integrare l’articolo 16 con una disposizione transitoria che garantisca, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, la continuità e la funzionalità del nuovo Ente permettendo allo stesso di conferire incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato;
si invita altresì a modificare l’articolo 18 individuando, tra le entrate, un ammontare di risorse da destinare al finanziamento di assunzioni ai fini della copertura dei posti in dotazione organica e integrandolo con il seguente comma aggiuntivo: “1-bis. Nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, DigitPA, nel quadro delle funzioni di cui all’articolo 3, riceve dagli aggiudicatari un importo da determinare, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente di DigitPa, in percentuale sul valore del contratto, quale contributo forfetario per spese di funzionamento.”; si invita inoltre il Governo a specificare se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, sia distinto dal piano triennale per la programmazione, per il quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente procedura di adozione rispetto all'articolo 22; sempre in merito all'articolo 22, al comma 1, si segnala l'esigenza di modificare le parole "sistemi informativi informatizzati", con le seguenti: "sistemi informativi automatizzati"; valuti, infine, il Governo l'esigenza di chiarire se si intenda o meno escludere i componenti del comitato direttivo di cui all'articolo 6 dalla partecipazione alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica atteso che l'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che essi ne facciano parte. All. 3 NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 113 La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: si segnala l'opportunità di chiarire se il riferimento al "programma triennale della Scuola", sottoposto all'approvazione del Comitato stesso, corrisponda al "piano strategico triennale", redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, dello schema di decreto legislativo; si rileva l'esigenza di chiarire se il "programma annuale della Scuola" di cui all'articolo 6 comma 2, il "programma annuale delle attività didattiche e scientifiche" di cui all'articolo 7, comma 3 e il "programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio" di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento ovvero documenti distinti; si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 1, inserendo tra le categorie di soggetti che possono essere nominati Presidente della Scuola superiore quella dei consiglieri parlamentari, in aderenza con quanto previsto dalla legislazione attualmente vigente; si rileva l'esigenza di integrare il disposto dell'articolo 7, comma 2, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "secondo i rispettivi ordinamenti"; si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 7, comma 3, precisando che il Presidente propone al Comitato di gestione, unitamente al bilancio consuntivo e preventivo - come già previsto dalla medesima norma - anche il regolamento contabile e finanziario, di cui al successivo articolo 15, precisando che tale regolamento è adottato dal Comitato di gestione e di sostituire le parole "bilancio consuntivo e preventivo predisposto" con le seguenti: "bilancio consuntivo e preventivo predisposti"; in merito alle competenze del Presidente della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, la cui definizione è in parte demandata dall'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo al "regolamento", si ritiene opportuno chiarire se il regolamento cui si rinvia sia quello di cui all'articolo 15 del medesimo schema di decreto legislativo; si segnala l'esigenza di indicare, all'articolo 7, comma 4, le modalità per la nomina del Comitato scientifico consultivo, suggerendo la possibilità di prevedere che sia nominato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Presidente della Scuola; si segnala, inoltre, all'articolo 8, comma 1, l'esigenza di sostituire il riferimento al «direttore», figura non più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di «presidente», di cui all'articolo 4; in merito all'articolo 9, si rileva come - a differenza della legislazione vigente - lo schema di decreto legislativo non preveda più la figura dei responsabili di settore, di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 287 del 1999, ai quali sono attualmente attribuiti, tra gli altri, compiti afferenti la programmazione e valutazione delle attività di formazione dei docenti, l’organizzazione della struttura didattica, la conduzione di specifici progetti di rilievo strategico; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di reintrodurre i responsabili di settore.