(Sen. Zavoli)
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata “Commissione”:
b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;
e) la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all’elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali;
f) lo statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;
g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante "Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale", e successive modificazioni;
h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante "Legge regionale statutaria", 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di referendum popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";
i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
Art. 1 (Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresì luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum consultivo popolare.
Art. 2 (Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale)
a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;
b) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;
c) sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;
d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
Art. 3 (Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)
a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.
2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purché questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:
a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;
c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.
5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:
a) i Comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;
d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
8. I soggetti di cui al comma 7, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
9. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.
12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
Art. 4 (Tribune elettorali)
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.
4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.
11. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.
Art. 5 (Tribune referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna)
a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 7 lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;
c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali fra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.
2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio 2011.
3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 6 (Messaggi autogestiti)
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento. Tali soggetti:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.
3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.
Art. 8 (Informazione)
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
6. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 9 (Programmi dell’Accesso)
Art. 10 (Trasmissioni per i non udenti)
2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie ai quesiti referendari, includendo fra queste ultime anche quelle di coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.
4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
Art. 12 (Comunicazioni e consultazione della Commissione)
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale e della consultazione referendaria, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all’articolo 8.
4. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.