" a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;".
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;".
b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
d) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;
e) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2009, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all’elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; f) visto lo Statuto della Regione siciliana; g)vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale; h)vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale"; i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
l) consultata l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
m) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.
3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa del 2009 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell’articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento;
c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all’articolo 5, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
2. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali, o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.
3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici:
a) alle forze politiche che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale o regionale degli elettori chiamati alla consultazione, rispettivamente per le trasmissioni programmate a diffusione nazionale e per quelle programmate a diffusione regionale;
b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;
c) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è comunque ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.
6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
8. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedenti le votazioni.
11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici. 4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.
4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
5. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3 la ripartizione dei relativi spazi ha luogo secondo i criteri stabiliti all’articolo 3, rispettivamente ai commi 3 e 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 la ripartizione degli spazi avviene su base paritaria tra i candidati aventi diritto, nella forma del confronto diretto tra quelli concorrenti alla medesima carica. 6. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.