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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 4 novembre 2009

37a seduta

(antimeridiana)


Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE


Intervengono il senatore Roberto Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa e l'onorevole Aldo Brancher, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle riforme.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" (n. 118)
(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2009.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, saluta il ministro Calderoli e gli dà la parola.

Il ministro CALDEROLI ringrazia la Commissione e gli uffici della Camera e del Senato per il cospicuo lavoro svolto sul provvedimento in titolo, che è testimonianza dell'ingente impegno richiesto da un'operazione di semplificazione normativa come quella in corso di realizzazione. Ripercorre quindi le principali fasi del processo di riduzione dello stock normativo, rammentando in primo luogo come gli esiti della preziosa ricognizione operata nel 2007 dalla cosiddetta "Commissione Pajno", oggetto della Relazione al Parlamento Doc. XXVII n. 7 della XV legislatura, siano stati successivamente integrati con l'individuazione di un rilevante numero di ulteriori atti primari per i quali si sarebbe potuta determinare un'abrogazione inconsapevole e che sono stati invece ora vagliati ai fini di un'eventuale salvaguardia. Rammenta poi i provvedimenti d'urgenza adottati nel 2008 che hanno avuto anche la funzione di imporre alle amministrazioni centrali una attenta e puntuale ponderazione in merito agli atti da mantenere in vigore, richiamando a titolo di esempio la questione dei provvedimenti istitutivi di Comuni.
Il percorso di semplificazione normativa, le cui prime tappe sono costituite dai decreti legge n. 112 e n. 200 del 2008 e di cui lo schema di decreto legislativo in titolo rappresenta la fase più avanzata, proseguirà con l'adozione - auspicabilmente entro pochi mesi - di ulteriori decreti legislativi volti ad abrogare espressamente provvedimenti non ritenuti indispensabili, tra cui in primo luogo un ampio numero di Regi Decreti.
Riferisce quindi sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione della banca dati pubblica e gratuita della legislazione vigente, denominata Normattiva, che costituirà un essenziale strumento di conoscenza - anche in termini di multivigenza - e di certificazione della normativa; l'informatizzazione dei testi vigenti è inoltre funzionale alla successiva opera di codificazione, per la quale il contributo delle singole amministrazioni è insostituibile e nella quale alcuni Ministeri - come quello della Difesa e quello delle Politiche agricole - sono già in fase di avanzata elaborazione.
Segnala come sia stata avviata una ricognizione delle disposizioni nelle materie riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005, come suggerito dal Consiglio di Stato nel parere sul provvedimento in titolo.
Conclude esprimendo un giudizio positivo sugli obiettivi conseguiti dall'inizio della legislatura, che si iscrivono in un progetto di semplificazione delineato da molto tempo ma prima di ora mai concretamente attuato.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, ringrazia il Ministro e comunica di avere formulato una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, che integra quella già pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre, con il rilievo formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati concernente l'opportunità di valutare le disposizioni concernenti l'istituzione di comuni e province, nonché con un invito al Governo a valutare l'opportunità di confermare la salvaguardia di alcune disposizioni che il decreto legge n. 200 del 2008 aveva sottratto all'abrogazione ad opera del precedente decreto legge n. 112 del 2008. In allegato al resoconto sono altresì riprodotti gli Allegati alla proposta stessa con alcune modificazioni, correzioni e aggiornamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)" (n. 128)
(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)
Il PRESIDENTE segnala che il contributo con sovvenzione annuale del Ministero della Difesa all'Opera nazionale dei figli degli aviatori, attualmente previsto dall'articolo 6, alla lettera c), del vigente regolamento, non è più previsto dallo schema di regolamento in titolo, come già rilevato dal relatore, senatore Mazzatorta, nella seduta del 21 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. SUL PROCEDIMENTO "TAGLIA-ENTI"

Il PRESIDENTE chiede al ministro Calderoli chiarimenti sui provvedimenti in itinere concernenti il procedimento denominato "taglia-enti".

Il ministro CALDEROLI, dopo aver ricordato l'origine del procedimento "taglia-enti" e le reiterate proroghe del suo termine finale, segnala con soddisfazione come il Consiglio dei ministri non abbia ritenuto di prevedere un ulteriore differimento del termine stesso, che avrebbe offerto, a suo giudizio, un'occasione per eventuali riconsiderazioni delle soppressioni di enti nel frattempo realizzate; conseguentemente, gli enti che non hanno presentato uno schema di regolamento di riordino sono soppressi dal 31 ottobre, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008. Si tratta di un'importante e positiva inversione di tendenza, cui segue la riduzione delle relative risorse attribuite ai Ministeri vigilanti. Comunica inoltre che è stata avviata una ricognizione di tutti gli enti destinatari di contributi pubblici volta a considerare - alla luce della loro natura giuridica e della loro attività - l'opportunità di confermare o meno tale forma di finanziamento: egli ritiene infatti che l'eventuale revoca di contributi pubblici possa costituire uno strumento di razionalizzazione ancor più efficace della soppressione stessa.

Rispondendo a un quesito del PRESIDENTE, il ministro CALDEROLI ricorda che le funzioni esercitate dagli enti soppressi con il procedimento "taglia-enti" sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione succede inoltre - ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 112 - a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Rispondendo infine a un quesito dell'onorevole LOVELLI (PD), il ministro CALDEROLI precisa che gli enti parco sono esclusi dal procedimento "taglia-enti": a tale scopo sarà emanata una circolare interpretativa ovvero, se necessario, un'apposita norma di interpretazione autentica.

SULLA POSSIBILITA' DI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI A MAGISTRATI NEGLI ENTI OGGETTO DI RIORDINO

Il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD) ritiene opportuno che la Commissione segnali, nei pareri sui provvedimenti di riorganizzazione e riordino di enti, l'esigenza di escludere la possibilità di conferire incarichi negli enti stessi a magistrati, considerando prioritario evitare ulteriori carenze di risorse, con inevitabili conseguenze negative sui procedimenti giudiziari.

Interviene l'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricordando come tale previsione confliggerebbe con quelle, recentemente approvate, che invece consentono l'attribuzione di incarichi extragiudiziari a magistrati.

La seduta termina alle ore 9,25.

All. 1

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118


La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2624/2009, reso nell'Adunanza plenaria del 14 luglio 2009;
considerate le numerose osservazioni e gli articolati rilievi formulati dalle Commissioni permanenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;
apprezzata l'opera di ricognizione e di individuazione della legislazione da sottrarre all'applicazione dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della citata legge n. 246, svolto sull'intera legislazione recata da atti pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969, frutto di un'ampia e complessa istruttoria compiuta con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali statali;
valutati i copiosi elementi informativi e i rilievi formulati dalle amministrazioni competenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;
considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15, e che il successivo comma 18-bis conferisce al Governo una delega ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:


- si segnala l'esigenza di inserire nel comma 1 la salvaguardia anche degli atti di cui all'Allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, per la sua formulazione letterale, sembrerebbe salvare quegli atti solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto legge n. 200 del 2008, ma non da quello della "ghigliottina" di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246: gli atti esclusi dall'effetto di abrogazione espressa del decreto legge n. 200 potrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'abrogazione generalizzata e automatica di cui al cosiddetto "taglia leggi", proprio perché vigenti (essendo stati espunti dall'Allegato del decreto legge n. 200), pubblicati prima del 1° gennaio 1970 e non inclusi tra quelli da mantenere in vigore, di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo in titolo. Si segnala quindi al Governo, a fini di maggiore chiarezza, l'opportunità di riformulare il comma 1 integrandolo con il riferimento a entrambi gli Allegati, sostituendo le parole da "nell'Allegato 1" a "sono individuate", con le seguenti: "negli Allegati 1 e 2 del presente decreto legislativo sono individuate". Sarebbe conseguentemente preferibile anche una modifica del comma 2, che potrebbe essere così riformulato: "Le disposizioni di cui all'Allegato 2 sono altresì sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9"; ove non si ritenesse opportuna tale ultima modifica, si segnala l'esigenza di eliminare, quanto meno, la virgola tra le parole: "effetto abrogativo", e le altre: "di cui";
- in merito all'articolo unico, comma 4, dello schema di decreto legislativo, si osserva che le clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 non necessitano, tecnicamente, di alcun ausilio normativo, perché sono costruite come clausole autosufficienti, che rimettono all'interprete l'inclusione o meno di singole disposizioni nel novero dei casi indicati; l'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, a tale riguardo, identifica - quale canone ricognitivo di valore suppletivo - alcuni casi di leggi di diretta attuazione costituzionale, tralasciandone altri, che pure avrebbero natura analoga; al riguardo, si invita il Governo a riformulare la norma, chiarendone la natura ricognitiva e non esaustiva, eventualmente inserendola nella lettera a) del comma 3, quale specificazione del criterio utilizzato dal legislatore delegato nell'individuare l'ambito entro cui svolgere la ricognizione delle disposizioni precedenti il 1970 da mantenere in vigore, anziché come norma autonoma e osservando come, se non si trattasse di mera ricognizione, la disposizione in esame dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto di delega;
- si rileva come l'Allegato 1 rechi alcuni atti fonte le cui disposizioni risultano essere parzialmente abrogate, in assenza di indicazioni su quali siano le specifiche disposizioni vigenti di cui si ritiene indispensabile la salvaguardia, accanto a casi in cui sono invece esplicitamente indicate singole disposizioni che si ritiene debbano restare in vigore; tale circostanza, probabilmente derivante dalle difficoltà inerenti la necessità di procedere a una così complessa e contestuale ricognizione di un assai vasto numero di provvedimenti normativi primari, potrebbe tuttavia indurre a considerare l'inclusione di un atto parzialmente abrogato - con particolare riferimento a ipotesi di abrogazioni implicite - nell'elenco dei provvedimenti da mantenere in vigore come suscettibile di provocare l'eventuale reviviscenza di articoli di legge o singole disposizioni precedentemente abrogati. È pur vero che le disposizioni recate dall'articolo unico dello schema di decreto legislativo fanno esplicitamente riferimento alla "permanenza in vigore" (al comma 1, lettera d)) specificando che "s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; tuttavia il medesimo comma 1, alla lettera a), precisa che "per disposizioni legislative statali s'intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati". Poiché al legislatore delegato è preclusa la possibilità di determinare, con l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la persistente validità di "disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita" o "che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete", si invita il Governo a valutare l'opportunità integrare lo schema di decreto legislativo con una norma che chiarisca che l'eventuale inclusione di un atto primario che comprenda disposizioni con le caratteristiche ora richiamate senza l'indicazione delle singole disposizioni che restano in vigore, non comporta, in applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, alcun effetto di rivitalizzazione delle stesse, utilizzando - se del caso - anche note o segnalazioni nel corpo dell'Allegato 1;
- si invita, in ogni caso, il Governo ad affiancare l'integrazione del testo dello schema di decreto legislativo di cui si è detto, con la correzione dell'Allegato 1, anche in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi, di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, specificando per ciascun atto primario ivi contenuto che risulti in parte inattuale le specifiche disposizioni mantenute in vigore;
- l'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, si muove, nel definire i criteri di delega, tra i due poli opposti della "identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore" da un lato e delle "disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita" o "che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete" dall'altro. Una parte cospicua degli atti normativi che sono inclusi nell'Allegato 1 dello schema in titolo, sembra corrispondere piuttosto ai parametri di esclusione (leggi già abrogate, a efficacia esaurita, obsolete) che non a quello del carattere indispensabile per la regolazione di settore: a tale riguardo si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i casi indicati nell'Allegato A al presente parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermare l'inclusione dei medesimi atti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, rilevando come l'approssimazione nella formazione in particolare dell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo generi dubbi per l'eventuale mancata inclusione di norme che invece meriterebbero di essere salvate, soprattutto alla stregua dell'ordinamento costituzionale;
- si rileva inoltre l'opportunità di modificare, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, l'intitolazione utilizzata dall'Allegato 1 "Eventuali salvataggi parziali" (ultima colonna a destra) con quello di "Singole disposizioni che restano in vigore";
- si segnala la presenza, nell'Allegato 1, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati, nella loro interezza, ad opera del decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute negli Allegati, che sono ritenute indispensabili; tali atti non sono più vigenti e dunque non dovrebbero poter essere inclusi tra quelli per i quali, secondo quanto richiesto dal già citato articolo 14, comma 14, "si ritiene indispensabile la permanenza in vigore". Occorre peraltro valutare che la rapida successione di provvedimenti - anche con carattere d'urgenza - a fini di semplificazione e sfoltimento dello stock normativo può avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che - a una più attenta valutazione - siano da considerarsi indispensabili. Si ritiene pertanto opportuno invitare il Governo a considerare ogni possibile intervento volto a restituire vigenza a disposizioni abrogate dal citato decreto legge n. 112 del 2008 ritenute indispensabili, anche valutando la possibilità di mantenere tali atti - o di inserirli se non presenti - nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, alla luce del tenore dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, a norma del quale le abrogazioni ivi previste sono disposte "salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Si invita il Governo a valutare agli stessi fini, l'eventualità di procedere a un primo intervento di riassetto, ai sensi dell'articolo articolo 14, comma 15, della legge n. 246, il quale stabilisce che "i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto". In presenza delle condizioni per operare nel senso indicato, anche nell'ambito dell'esercizio della delega con lo schema di decreto legislativo in titolo, lo schema stesso potrebbe essere integrato, a fini di maggiore chiarezza, con un articolo aggiuntivo del seguente tenore: "Ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246, richiamati dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni presenti nell'Allegato 1, già abrogate dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", mantenendo o inserendo nell'Allegato 1 dello schema in titolo le disposizioni legislative - abrogate dal richiamato decreto legge n. 112 - ritenute indispensabili e segnalate dalle amministrazioni statali, indicate rispettivamente negli Allegati A e C al presente parere;
- si rileva l'opportunità - segnalata anche dal parere del Consiglio di Stato citato in premessa - di integrare lo schema di decreto legislativo con l'indicazione degli atti normativi o delle singole disposizioni rientranti nei settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui al comma 14-ter, da inserire in un apposito elenco, sollecitando quindi il Governo alla sua predisposizione; tale operazione - di carattere meramente enunciativo - eviterebbe aree di incertezza circa la permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori esclusi, garantendo un principio fondamentale dell'ordinamento, quale la certezza del diritto. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur compreso nell'elenco dei provvedimenti rientranti nelle categorie di cui al citato comma 17, non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe non compromettere la salvezza dell'atto stesso, ove si intendesse che il suo inserimento nell'elenco che si invita il Governo a compilare ex comma 17 abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 e dunque di sottrarle alla cosiddetta "ghigliottina". A tale fine, ove il suddetto elenco fosse predisposto in tempi compatibili con quelli per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 14, comma 14, potrebbe essere opportuno affiancare la redazione dell'elenco attuativo del comma 17 con un'integrazione dello schema di decreto in titolo che chiarisca tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvaguardia dell'inserimento in quell'elenco e, contestualmente, ribadendo l'efficacia diretta del comma 17 quanto alla permanenza in vigore di tutte le norme afferenti ai settori elencati, a prescindere dall'inclusione nell'elenco stesso. Diversamente, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, con apposito intervento normativo, la redazione di elenchi delle disposizioni afferenti nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, regolandone l'efficacia;
- in merito ai provvedimenti riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, si segnala che alcune amministrazioni hanno osservato come siano presenti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo alcuni atti da ricondurre ai settori esclusi; in altri casi, invece, l'assenza di atti nell'Allegato 1 (come, ad esempio, leggi di conversione di decreti legge invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa; novelle di atti invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa) è stata connessa all'inclusione degli atti mancanti negli elenchi, in via di predisposizione, delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi; a tale riguardo, si invita al Governo a valutare l'opportunità di mantenere o inserire tali atti - segnalati nell'Allegato A al presente parere, per quelli già presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, e indicati nell'Allegato B, per gli altri casi - nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, pur nella consapevolezza che si tratti con tutta probabilità di disposizioni in materie riconducibili a settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246, al fine di assicurarne il mantenimento in vigore, procedendo alla eventuale successiva trasposizione negli elenchi delle disposizioni di cui al citato comma 17 in sede di interventi correttivi;
- si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Allegato 1 per settori omogenei, eventualmente in sede di decreti correttivi; la delega legislativa diretta a mantenere in vigore le disposizioni di legge ritenute indispensabili, anche se anteriori al 1970, è fondata infatti su alcuni princìpi e criteri direttivi che individuano il presupposto specifico di salvaguardia delle norme: tuttavia, l'articolo unico dello schema di decreto legislativo e l'Allegato 1 includono in un solo contesto, senza distinzioni, tutte le disposizioni da mantenere in vigore, che sono molte centinaia, cosicché non è dato di conoscere a quale dei criteri di delega sia riconducibile ciascun atto legislativo o disposizione di legge; la redazione di appositi elenchi per materia, ovvero il ricorso a descrittori consentirebbe di affiancare al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione richiesta dallo stesso articolo 14 della legge n. 246, dando così piena attuazione al criterio di delega che richiede la "organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse" (lettera e) del comma 14);
- si raccomanda anche di individuare, nell'ambito dei diversi strumenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, quello più idoneo per identificare espressamente, in tutti i casi in cui sia possibile, le disposizioni di legge che saranno abrogate per effetto della "ghigliottina" e quelle che restano in vigore in ragione delle clausole di salvaguardia diretta disposte dal comma 17 dello stesso articolo 14;
- il principio tempus regit actum, cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza, non è applicabile nel diritto penale: infatti, la condizione normativa più favorevole produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente; al riguardo si segnala al Governo l'opportunità di compiere una ricognizione specifica, da richiedere al Ministero della giustizia, affinché sia chiarito quanti e quali figure di reato resterebbero abrogate dalla cosiddetta "ghigliottina";
- si invita il Governo a valutare con attenzione - ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione - tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali;
- si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di confermare la salvaguardia delle disposizioni che l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200 e l'Allegato 2 annesso al medesimo decreto legge avevano sottratto all'abrogazione ad opera del precedente decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- si invita, infine, il Governo a valutare le segnalazioni di cui agli Allegati al presente parere, da considerare non esaustive, raccomandando, in conclusione, di ricorrere ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, allo scopo di enucleare ancora, in modo più preciso e conforme ai criteri di delega, le disposizioni di legge da mantenere in vigore.

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