a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 12/A del 2 marzo 2009 è stata fissata per il giorno 3 maggio 2009 l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di Civezzano, Folgaria, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Trento, nella provincia di Trento, e Plaus, Malles Venosta, Badia e Brennero, nella provincia di Bolzano;
b) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
c) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
d) visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
e) visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
f) vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni;
g) visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
h) vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige";
i) visti gli articoli 13 e 25 del Testo Unico delle leggi della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'articolo 19, comma 38, della legge della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;
l) visti altresì i rimanenti articoli della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;
m) viste le disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e gli altri precedenti in materia;
n) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle consultazioni di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo 9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;
c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nella non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.
2. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse, nonché nelle corrispondenti giornate delle eventuali votazioni di ballottaggio.
2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) ai candidati alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia da rinnovare, nonché nei Consigli comunali di altri comuni da rinnovare, eventualmente individuati dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione Trentino-Alto Adige fra quelli con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei Consigli comunali di cui alla lettera a).
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
5. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Trentino-Alto Adige entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Sindaco da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.
3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.
5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione Testata Giornalistica Regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
Art. 10 (Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)