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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 13 ottobre 2010
66a seduta
Presidenza del Presidente




La seduta inizia alle ore 8,50

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 247, 248, 256, 257, 258, 262 E 276

Il PRESIDENTE comunica che i relatori sugli atti del Governo nn. 247, 248, 256, 257, 258, 262 e 276, all'ordine del giorno della Commissione e recanti schemi di regolamento di riordino di enti, hanno depositato le relative proposte di parere, pubblicate in allegato al resoconto.
Ricorda che, come convenuto nella precedente seduta, la votazione delle proposte medesime potrà avvenire in una seduta che sarà convocata la settimana successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 247


La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali";
considerati i pareri interlocutori del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2009 e del 10 maggio 2010 e le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2010;
considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire i rilievi e le proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere - a fini istruttori - un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;
visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all’articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
visto l'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
- che sia preliminarmente riconsiderata la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, in considerazione dell'esclusione dal suo ambito di applicazione degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra i quali rientra il Banco nazionale di prova;
- in subordine, che si apportino al provvedimento in titolo le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 sia riformulato in aderenza alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, come peraltro prefigurato dal testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso dal Governo alle Camere - a fini istruttori - allegato allo schema in titolo;
b) sia verificata la coerenza del complesso delle disposizioni dello schema di regolamento in titolo, anche nel suo testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato, con le disposizioni del citato decreto legge n. 78 del 2010, con particolare riferimento a quelle di cui all’articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi;
c) le norme che regolano il consiglio di amministrazione siano riformulate evitando di prefigurarne una composizione che riconduca la presenza dei soggetti privati e dei soggetti pubblici locali in una posizione minoritaria, considerando che il Banco nazionale di prova opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

e con la seguente osservazione:
- si invita infine il Governo a includere il Banco nazionale di prova tra gli enti per i quali l'articolo 7, comma 20 del decreto legge n. 78 del 2010 e il connesso allegato 2 al decreto medesimo prevedono la soppressione con contestuale incorporazione al fine di realizzare una riduzione di spesa e una più razionale allocazione di funzioni e compiti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia che, quale amministrazione subentrante, può assicurare la necessaria continuità delle funzioni pubbliche già attribuite al Banco nazionale di prova a servizio delle imprese del settore e nel contempo offrire l'opportunità di azioni di promozione del comparto sia a livello nazionale che internazionale.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248


La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione";
considerati i pareri interlocutori del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2009 e del 8 febbraio 2010 e le relative note di risposta dei competenti uffici del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;
considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire i rilievi e le proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere - a fini istruttori - un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;
visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all’articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si invita il Governo a valutare l'esigenza di modificare l'articolo 1 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo in aderenza alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, come peraltro prefigurato dal testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso dal Governo alle Camere - a fini istruttori - allegato allo schema in titolo;
- si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di modificare lo schema in titolo prevedendo la riduzione delle dotazioni organiche del personale, in conformità ai principi di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, come richiesto dal Consiglio di Stato nelle sue pronunce e come peraltro prefigurato dal testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso dal Governo alle Camere - a fini istruttori - allegato allo schema in titolo;
- si invita infine il Governo a valutare l'eventuale esigenza di integrare lo schema di regolamento in titolo, verificando la coerenza del complesso della disciplina che regola l'Agenzia a quanto disposto dal decreto legge n. 78 del 2010, con particolare riferimento a quelle di cui all’articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256


La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato";
considerati il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulato nell'adunanza del 18 gennaio, la relativa nota di risposta dei competenti uffici del Ministero dell'interno, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2010;
considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere - a fini istruttori - un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;
visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all’articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
visto l'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si invita preliminarmente il Governo a riconsiderare la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, in considerazione dell'assenza di un organico e dell'esclusione dal suo ambito di applicazione degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra i quali rientra il Fondo in titolo;
- in subordine, si invita il Governo a riformulare lo schema di regolamento in titolo in aderenza ai rilievi contenuti nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo modificato trasmesso dal Governo alle Camere - a fini istruttori - allegato allo schema in titolo.


PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 257


La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei";
considerati il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulato nell'adunanza del 14 dicembre 2009, le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2010;
considerato, in particolare, che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che garantisce alle Accademie e alle istituzioni di alta cultura il "diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" e che a ciò consegue, come rammentato nelle pronunce del Consiglio di Stato, la sussistenza di una riserva di legge per quanto riguarda tutte le norme che sono dirette a limitare l'autonomia delle accademie e "la necessità che la potestà regolamentare in delegificazione venga esercitata nei limiti stretti stabiliti dalla legge, che ne autorizza l'esercizio, e che le norme autorizzatrici stabiliscano con sufficiente precisione l'oggetto dei regolamenti in questione e i principi nell'ambito dei quali deve svolgersi quella potestà", e considerato che da ciò conseguirebbe "la necessità che le singole disposizioni del regolamento (...) debbano collegarsi, più o meno direttamente, alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza dei servizi";
considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere - a fini istruttori - un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;
visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all’articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si invita il Governo a valutare l'esigenza di riformulare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo in aderenza ai rilievi formulati nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso dal Governo alle Camere - a fini istruttori - allegato allo schema in titolo; a tal fine si segnala l'esigenza di modificare i primi due articoli dello schema di regolamento in titolo, evitando di riprodurre norme presenti nello Statuto, con la conseguenza di sottrarle all'autonomia dell'ente; di prevedere meccanismi di riduzione degli organici e delle spese per la logistica; di limitare la vigilanza del Ministero agli aspetti connessi alla gestione economico-finanziaria e contabile, all'approvazione dei regolamenti interni attinenti all'amministrazione e alla gestione economica dell'ente, nonché all'organizzazione e allo status del personale; di precisare le norme che presiedono all'elezione del Presidente e del Vice presidente, al fine di chiarire, in particolare, che la loro nomina da parte del Ministro ha carattere puramente dichiarativo della loro elezione da parte dell'Assemblea; di modificare l'articolo 6, eliminando il riferimento agli Accademici segretari supplenti, essendo previsti gli aggiunti ed eliminando altresì le norme concernenti il Consiglio di Presidenza ivi contenute già presenti nello Statuto;
- si invita il Governo a verificare la coerenza di quanto disposto dall'articolo 7 dello schema di regolamento in titolo in merito all'attribuzione di compensi ad alcuni componenti del Collegio dei Revisori dei conti con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, richiamato in premessa - il quale comunque esclude dal suo ambito di applicazione gli enti indicati nella tabella C della finanziaria, tra i quali rientra l'Accademia - nonché alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato;
- si prende atto che il Governo ha adeguato la composizione del Consiglio di Presidenza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, riducendo il numero dei membri a cinque; a tale riguardo, si invita tuttavia il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare tale previsione, eventualmente anche con successivo provvedimento, attesa la natura gratuita dell'incarico di componente del Consiglio che potrebbe condurre - eventualmente anche in via interpretativa - a escludere l'applicabilità del vincolo numerico recato dall'articolo 6 richiamato, per l'evidente assenza di ogni corrispondenza con le finalità di risparmio perseguite dalla norma in questione; il mantenimento dell'attuale composizione, d'altra parte, potrebbe ritenersi legittimo alla luce della normativa che disciplina il procedimento "taglia enti", che pure richiede una riduzione in termini percentuali del numero di componenti degli organi collegiali, poiché, come rilevato dal Consiglio di Stato, l'autonomia che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione riconosce all'Accademia, impone un esercizio della potestà di regolazione mediante regolamenti di delegificazione entro i "limiti stretti stabiliti dalla legge, che ne autorizza l'esercizio", cui conseguirebbe "la necessità che le singole disposizioni del regolamento (...) debbano collegarsi, più o meno direttamente, alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza dei servizi": ora, la riduzione del numero di componenti del Consiglio di Presidenza - in merito alla quale nulla ha rilevato il Consiglio di Stato esaminando un testo che non la prevedeva - lungi dal conseguire tali scopi, potrebbe essere considerata un elemento configurante una lesione dell'autonomia stessa.


PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 258


La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III"";
considerati i pareri interlocutori della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulati nelle adunanze del 18 gennaio e del 2 luglio 2010, le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero dell'interno, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2010;
considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere - a fini istruttori - un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;
visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all’articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
visto l'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si invita preliminarmente il Governo a riconsiderare la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, in considerazione dell'assenza di un organico e dell'esclusione dal suo ambito di applicazione degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra i quali rientra l'Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III";
- in subordine, si invita il Governo a riformulare lo schema di regolamento in titolo in aderenza ai rilievi contenuti nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo modificato trasmesso dal Governo stesso alle Camere - a fini istruttori - allegato allo schema in titolo;
- si invita infine il Governo, ove si intenda che l'adozione del regolamento in titolo sia volta ad adeguare la disciplina che regola l'Istituto a quella recata dal decreto legge n. 78 del 2010 richiamato in premessa, a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 2 prevedendo che lo statuto si conformi a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge citato in materia di composizione degli organi collegiali.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262


La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi";
considerati i pareri interlocutori della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulati nelle adunanze del 18 gennaio e del 2 luglio 2010, le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero dell'interno, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2010;
considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere - a fini istruttori - un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;
visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all’articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
visto l'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si invita preliminarmente il Governo a riconsiderare la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, in considerazione dell'assenza di un organico e dell'esclusione dal suo ambito di applicazione degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra i quali rientra l'Ente opere laiche palatine pugliesi;
- in subordine, si invita il Governo a riformulare lo schema di regolamento in titolo in aderenza ai rilievi contenuti nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo modificato trasmesso dal Governo alle Camere - a fini istruttori - allegato allo schema in titolo;
- si invita infine il Governo, ove si intenda che l'adozione del regolamento in titolo sia volta ad adeguare la disciplina che regola l'Ente a quella recata dal decreto legge n. 78 del 2010 richiamato in premessa, a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 2 prevedendo che lo statuto si conformi a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge citato in materia di composizione degli organi collegiali.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 276


La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare";
considerati i pareri interlocutori della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulati nelle adunanze dell'8 marzo e del 17 maggio 2010, le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;
considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere - a fini istruttori - un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;
considerato che l'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che «gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione (...) degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine» e che l'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha interpretato il richiamato articolo 26, comma 1, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma;
visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all’articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
- si invita preliminarmente il Governo a riconsiderare la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, considerato che l'Istituto agronomico per l'Oltremare è un ente con dotazione organica inferiore alle 50 unità, compreso tra le amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualificato dall'Amministrazione proponente come ente di ricerca e dunque sottratto all'ambito di applicazione del procedimento «taglia-enti»;
- in subordine, ove si intenda che l'adozione del regolamento in titolo sia volta ad adeguare la disciplina che regola l'Istituto a quella recata dal decreto legge n. 78 del 2010 richiamato in premessa, si invita il Governo a riformulare lo schema di regolamento in titolo in aderenza ai rilievi contenuti nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo modificato trasmesso dal Governo stesso alle Camere - a fini istruttori - allegato allo schema in titolo e, in particolare, a provvedere all'attuazione del criterio di delegificazione che richiede la riorganizzazione degli uffici ministeriali cui è attribuita la vigilanza dell'ente e ad allegare allo schema in titolo la pianta organica dell'ente, come richiesto dal parere definitivo del Consiglio di Stato.