b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
d) considerata l’opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
e) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all'articolo 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all’articolo 7;
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui all'articolo 6;
c) l'informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.
a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;
b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.
2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.
a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;
b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in parti uguali tra i favorevoli, i contrari e gli astenuti in merito a ciascun quesito;
c) i comitati individuati dalla RAI tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), che possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.
2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20 e domenica 21 giugno 2009.
3. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.
4. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l’indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.
5. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L’eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l’eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione RAI Parlamento che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.
7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, in cui essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.
3. La RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l’estero, degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici, e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l’interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.