COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 15 luglio 2009

25a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE


La seduta inizia alle ore 13,50.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


La seduta termina alle ore 14,20.
ALLEGATO

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96
«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia";

considerato l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

valutato che lo schema di decreto in esame prevede una riduzione dei componenti degli organi statutari e una razionalizzazione strutturale dell'ente;

ritenuto che tali misure appaiono conformi all'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, indicato dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007;

preso atto del parere favorevole espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 maggio 2009;

viste la relazione tecnica, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), a corredo dello schema di decreto;


esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:


che sia valutata l'opportunità di inserire, all'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "del Ministro della difesa" le seguenti: ", previo parere delle competenti Commissioni parlamentari";

che sia considerata la possibilità di fare riferimento, all'articolo 4, comma 1, anziché alle "norme generali regolatrici" ai "principi" contenuti nelle suddette norme;

che sia esaminata l'eventualità di meglio chiarire, all'articolo 6, comma 1, lettera a), il significato dell'espressione "soci comunque iscritti" o, se del caso, di sopprimere le parole: "comunque iscritti"».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97


«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino della Lega navale italiana";

considerato l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

valutato che lo schema di decreto in esame prevede una riduzione dei componenti degli organi statutari e una razionalizzazione strutturale dell'ente;

ritenuto che tali misure appaiono conformi all'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, indicato dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007;


preso atto del parere favorevole espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 maggio 2009;

viste la relazione tecnica, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), a corredo dello schema di decreto;


esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:


che sia valutata l'opportunità di eliminare all'articolo 1, comma 1, il riferimento alla natura "apolitica" dell'ente;

che sia esaminata l'eventualità, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, di prevedere tra i soci, oltre che enti nazionali, anche enti di livello regionale e interregionale, considerata l'attività svolta dall'ente;

che sia considerata la possibilità di disciplinare, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le categorie di soci, almeno nei criteri base, evitando di lasciare allo statuto la definizione e la completa disciplina delle stesse».


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98



«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno";

considerato l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

valutato che lo schema di decreto in esame prevede una riduzione dei componenti degli organi statutari e una razionalizzazione strutturale dell'ente;

ritenuto che tali misure appaiono conformi all'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, indicato dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007;

preso atto del parere favorevole espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 maggio 2009;

viste la relazione tecnica, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), a corredo dello schema di decreto;


esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

a condizione che venga soppresso il riferimento ai "comuni con oltre centomila abitanti", previsto dall'articolo 3, comma 3, per poter costituire una o più delegazioni per ciascuna sezione di tiro a segno nazionale

e con le seguenti osservazioni:

appare anomalo che il presidente nazionale sia nominato dal Ministro della difesa, come prevede invece l'articolo 2, comma 3;

ai fini di chiarezza normativa, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, il riferimento alle "disposizioni legislative e regolamentari" andrebbe sostituito con la menzione specifica delle disposizioni stesse e l'espressione: "nonché su direttive impartite dagli organi centrali e da queste coordinate, anche ai fini delle attività agonistiche o amatoriali" andrebbe sostituita con la seguente "nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione";

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, andrebbe verificata l'efficacia dell'affidamento di compiti di coordinamento, vigilanza e controllo sulle sezioni di tiro a segno nazionale (TSN) a ben tre enti: Unione italiana tiro a segno (UITS), Ministero della difesa e Ministero dell'interno;

andrebbe valutata una formulazione dell'articolo 3, comma 4, che chiarisca la possibilità per le sezioni TSN di provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro da loro utilizzati;

andrebbe esaminata l'eventualità di fare riferimento, all'articolo 4, comma 1, anziché alle "norme generali regolatrici", ai "principi" contenuti nelle suddette norme;

la quota prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), andrebbe stabilita come limite massimo e non come quota fissa e immutabile; per contro, la determinazione della percentuale, fissata dall'articolo 4, comma 2, lettera f), potrebbe essere lasciata alla valutazione degli organi competenti;

andrebbe valutata l'opportunità di raccordare le due previsioni contenute nell'articolo 5, rispettivamente al comma 1, lettera d) e al comma 2, eventualmente unificandole in una riformulazione della lettera d) del seguente tenore: "d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato"».