TESTO PROPOSTO DAL RELATORE (On. Rao)
b) che con decreto del Prefetto di Roma n. 211442 del 7 dicembre 2012 sono stati convocati per domenica 3 e lunedì 4 febbraio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;
d) l’articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativo alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l’accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresì i principi della tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché di cui agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997, nonché l’11 marzo 2003;
e) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
f) la legge regionale 13 Gennaio 2005, n. 2, contenente "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";
g) la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali;
h) considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle forze politiche legittimate all’accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresì che il combinato disposto dell’articolo 1, comma 5, e dell’articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;
i) considerata la propria prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
l) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla consultazione elettorale di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nei territori regionali interessati.
(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione Lazio)
a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si effettua mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell’articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all’articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all’articolo 4 del presente provvedimento;
c) l’informazione è assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, trasmessi in ambito regionale, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Essi sono più specificamente disciplinati dall’articolo 5;
d) in tutte le altre trasmissioni regionali della programmazione della RAI ricevuta nella Regione Lazio non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, né possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
2. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse.
Art. 3 (Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica, di cui al presente articolo, garantiscono spazi ai soggetti politici qui elencati, purché questi abbiano presentato candidature nell'ambito territoriale cui le stesse sono riferite, e cioè:
a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature per l'elezione del Consiglio regionale;
b) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Presidente della Regione.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendano necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti, prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della stessa trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento.
Art. 4 (Messaggi autogestiti)
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti in parti uguali tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 4.
3. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma 4.
3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8.
4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.
6. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi. 7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla TGR (testata giornalistica regionale), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 9.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.