COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2011
89ª Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.
La seduta inizia alle ore 14.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente
PASTORE
propone di invitare il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione a riferire alla Commissione sugli indirizzi del Governo in materia di semplificazione, possibilmente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa di fine anno.
Concorda la Commissione.
SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 404
Il presidente
PASTORE
comunica che i relatori sull'atto del Governo n. 404, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, hanno presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, che tiene conto del dibattito fin qui svolto.
Prende atto che la Commissione non è in numero legale per proseguire l'esame dell'atto del Governo con la votazione della nuova proposta di parere; dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere, già prorogato, è ormai trascorso, chiede se vi sia la disponibilità del Governo ad attendere ancora il parere della Commissione. Conclude ringraziando il sottosegretario di Stato Milone per la sua presenza e augurandogli, a nome della Commissione, buon lavoro.
Il Sottosegretario
MILONE
dichiara che il parere della Commissione potrà essere utilmente acquisito anche dopo la pausa dei lavori parlamentari di fine anno, esprimendo comunque la disponibilità a dar seguito alle indicazioni contenute nella nuova proposta di parere dei relatori.
La seduta termina alle ore 14,10.
All. 1
NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 26 luglio 2011;
vista l'ordinanza n. 296 del 2011 della Corte costituzionale;
considerati i rilievi e le osservazioni formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla Commissione difesa della Camera dei deputati;
considerata, nell'ambito delle politiche di semplificazione e di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, l'opportunità di estendere, nell’ambito del Ministero della Difesa, la
spending review
alla valutazione della congruità delle spese per il personale in rapporto alle esigenze dello strumento militare, con particolare riferimento al numero degli ufficiali generali e superiori e dei sottufficiali del ruolo marescialli ed equiparati in servizio permanente effettivo nelle Forze Armate;
esprime, per quanto di competenza,
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
l'articolo 1, comma 1, lettera
c
), integra l'articolo 22 del codice in merito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici: a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'esigenza di precisare, al numero 2), nella lettera
c
-
bis)
, punto 5), che l'attività di brillamento va svolta solo quando ne ricorrano le condizioni;
considerato che la tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, ha previsto la soppressione del Comando operativo delle forze aeree ed il contestuale trasferimento dei relativi compiti al Comando della Squadra aerea con conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale, si segnala l'opportunità di coordinare l'articolo 143 del codice in tema di Comando operativo delle forze aeree, con quanto stabilito dalla citata tabella 2;
con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera
f)
, si rileva che l’intervento sull’articolo 250, comma 3, concernente la concessione in uso, a titolo gratuito, dei campi e degli impianti alle sezioni di tiro a segno, dovrebbe consentire un riassetto normativo più aderente alla previsione di cui al sesto comma dell’articolo 11 del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430;
in merito all'articolo 2, comma 1, lettera
i)
, ove si interviene sulla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi, introducendo nell'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare il comma 3-
bis
, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la rideterminazione del canone degli alloggi dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione - operata con l'introduzione del nuovo comma 3-
bis
dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - avvenga con decreto del Ministro della Difesa, come previsto dall'articolo 6, comma 21-
quater
, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; in merito alla medesima disposizione, si segnala l'esigenza di armonizzarla con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati;
ancora in merito all'articolo 2, comma 1, lettera
i)
, si invita il Governo a integrare la modifica all'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare inserendo, nel comma 4, dopo le parole: "Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste" la seguente: "annualmente", poiché la determinazione del livello di reddito cui consegue l'applicazione dell'equo canone è demandata a un decreto ministeriale adottato con cadenza annuale;
in merito alla rettifica dell’articolo 306, comma 2, recata dall’articolo 2, comma 1, lettera
m)
, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare i criteri per l'individuazione dei soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio, considerando in particolare se si configurino in tal modo modifiche sostanziali che non siano rese necessarie da esigenze di coordinamento;
sempre in tema di alloggi, si segnala l'esigenza di coordinare l'articolo 306, comma 2, del codice con la sopravvenuta disciplina regolamentare, riconoscendo al conduttore dell'immobile oltre al diritto di prelazione anche la facoltà di opzione;
si rileva che la modifica recata dall'articolo 4, comma 1 lettera
hh
) - volta a novellare l'articolo 918, comma 1 e alinea del codice, al fine di specificare la natura precauzionale della sospensione ivi prevista, nell'intento di perfezionare il recepimento della fonte originaria (articolo 29 della legge n. 113 del 1954) - attribuisce erroneamente carattere precauzionale a tutte le fattispecie di revoca della sospensione ivi previste, mentre l'ipotesi di sospensione contemplata dalla lettera
d)
di tale norma non riveste carattere precauzionale; per queste ragioni, si segnala la necessità di eliminare il riferimento alla natura precauzionale della sospensione inserito nella rubrica e nell'alinea del comma 1
dell'articolo 918 del codice;
all'articolo 4, comma 1, lettera
iii
), si rileva l'esigenza di coordinare la correzione dell'articolo 1359, che precisa il carattere esclusivamente verbale del richiamo, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo;
con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera
qqq
), che novella l'articolo 1389 del codice, appare necessario mantenere il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina deve concludere il giudizio di riesame e mantenere l'attuale previsione in base alla quale il giudizio di rinvio deve essere svolto da una diversa commissione disciplinare rispetto a quella che già si è espressa in senso favorevole al mantenimento del grado;
con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera
aaaa
), che introduce nel Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1475-
bis
, nel quale sono riprodotte le norme di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, relativo alle associazioni di carattere militare con scopi politici, preso atto della decisione che la Corte costituzionale ha assunto con l'ordinanza n. 296 del 2011, si valuta positivamente tale opzione; si segnala in ogni caso l'esigenza di modificarne il contenuto evitando che dalla mera riproduzione delle norme del 1948 possa derivare la reintroduzione, con effetto novativo, di istituti penali - di dubbia legittimità costituzionale - ormai espunti da tempo considerevole dal diritto processuale penale, come l'arresto preventivo, richiamato al comma 5 del citato articolo 1475-
bis
;
con riferimento all'articolo 1483, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale riproduce con alcune modificazioni le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma secondo, della legge n. 382 del 1978, si raccomanda al Governo di integrare l'articolo 4, comma 1, lettera
bbbb)
, dello schema di decreto in titolo con una correzione al testo vigente del richiamato articolo 1483, comma 2, che prescriva il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni "di partiti, associazioni e organizzazioni politiche", ripristinando il testo della previgente normativa oggetto di riassetto;
la modifica dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 5, comma 1, lettera
a
), relativa alla denominazione del grado dell'Ordinario militare, ripristina il contenuto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 512 del 1961 oggetto di riassetto ad opera del decreto legislativo n. 66 del 2010; a tale riguardo, nel ricordare l'origine concordataria della disciplina e che la figura dell'Ordinario militare si configura del tutto distinta e peculiare rispetto ai vertici dei Corpi dell'Esercito, si osserva come tale correzione sia volta a riprodurre la norma nel testo originario non essendo intervenute nuove intese con la Santa Sede dalle quali sia conseguita l'esigenza di modificare la denominazione del grado a cui è assimilato l'Ordinario;
con riferimento alla potestà del Corpo della Guardia di finanza di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati si segnala al Governo, per garantire uniformità di disciplina, l'esigenza di integrare lo schema in titolo con un'esplicita modifica dell'articolo 2133 del Codice in modo da prevedere l'estensione al Corpo delle norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale - ed esplicita- abrogazione dell'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009;
quanto all'articolo 9, comma 1, lettera
a
), numero 5), con il quale si modifica la lettera
q
), del comma 1 dell'articolo 2136 del Codice, si osserva come tale previsione non appaia più necessaria alla luce di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4-
bis
del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, segnalando pertanto al Governo l'esigenza di espungere il richiamato numero 5);
in merito alla correzione all'articolo 2245 del codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 9, comma 1, lettera
i
), dello schema in titolo, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare il richiamato articolo 2245, che nel testo vigente riproduce quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 298 del 2000, anche alla luce delle disposizioni riguardanti le altre Forze Armate e la Guardia di Finanza;
si invita inoltre il Governo a verificare la completezza dell'opera di immissione, nel codice dell'ordinamento militare, di norme
medio tempore
entrate in vigore come disposizioni autonome, evitando una possibile "fuga" dal codice;
in merito alla questione delle reviviscenze normative operate dal provvedimento in titolo, operate mediante la revisione dell'articolo 2268 nonché attraverso singoli interventi su specifiche disposizioni del codice dell'ordinamento militare, nel richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, si rammenta l'esigenza di evitare duplicazioni di norme e si segnala l'esigenza di corredare i correttivi previsti, ove ritenuto necessario, con espresse clausole di reviviscenza retroattiva con effetto dal 9 ottobre 2010, evitando in ogni caso soluzioni di continuità nella vigenza delle norme ripristinate o confermate e prevedendo comunque la salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi nonché dei provvedimenti adottati, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2186 del codice dell'ordinamento militare;
il combinato disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere
g)
e
h)
, dall'articolo 9, comma 1, lettera
p)
, numero 9) e dall'articolo 10, comma 4, provvede a espungere dal
corpus
del codice dell'ordinamento militare, nei cui articoli da 255 a 264 erano state riprodotte, le norme già dettate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, recante
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
, ripristinandone la vigenza come fonte di autonoma disciplina; si considera favorevolmente tale opzione poiché la legge del 2001richiamata incide - come riconosciuto dalla stessa relazione illustrativa allo schema di decreto in titolo - in materia per lo più estranea al codice dell'ordinamento militare, risultando di prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, evitando ogni soluzione di continuità;
si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di apportare al testo ulteriori modificazioni indicate nel parere del Consiglio di Stato;
si raccomanda, in conclusione, il coerente adeguamento delle norme regolamentari alle modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare con il provvedimento in titolo.