Competenze, composizione e funzionamento
Le competenze della Commissione sono determinate, anzitutto, dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, modificata, da ultimo, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112. Alla Commissione spettano funzioni di indirizzo rispetto alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e di vigilanza sull'attuazione di tale indirizzo. La Commissione, inoltre, ha competenze in materia di accesso al mezzo radiotelevisivo, da parte di organismi collettivi portatori di interessi socialmente rilevanti (articolo 6 della legge n. 103 del 1975). Tali competenze sono esercitate attraverso un'apposita Sottocommissione; uno specifico regolamento per l'accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico è stato approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001.
Le competenze della Commissione sono state modificate e integrate da successive norme, che hanno attribuito alla medesima ulteriori funzioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi non coincidenti con queste: si tratta, in particolare, delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28.
Inoltre, l'articolo 20, comma 5, della legge n. 112 del 2004 prevede che la nomina del presidente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a - che compete al socio di maggioranza detentore del capitale sociale - divenga efficace solo dopo il parere della Commissione, espresso a maggioranza dei due terzi. Il comma 7 stabilisce che, fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze presenti in assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, una lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato; tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare di vigilanza e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 9 prevede che, fino a che le azioni della RAI di proprietà statale alienate non superino il 10 per cento del capitale, la Commissione elegga sette membri della lista di candidati per il consiglio d'amministrazione. Le modalità di elezione dei candidati per il consiglio d'amministrazione della RAI da parte della Commissione sono definite dall'articolo 12-bis (approvato il 19 aprile 2005) del regolamento interno.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 103 del 1975 e dell'articolo 2 del regolamento interno della Commissione emanato dai Presidenti delle Camere il 13 novembre 1975 (regolamento successivamente modificato il 16 agosto 1976, il 29 maggio 1985 e il 14 aprile 1994), la Commissione è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i gruppi e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale.
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento interno, la Commissione procede alla propria costituzione eleggendo tra i suoi componenti il proprio presidente, due vicepresidenti e due segretari. Normalmente l'incarico di presidente è ricoperto da un esponente dei gruppi di opposizione.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento interno, la Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ogni legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della Commissione appartenenti a tale Camera.
Oltre alle citate competenze in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione (le quali comportano la gestione diretta delle trasmissioni della RAI denominate Tribune), in particolare in occasione dei periodi precedenti a consultazioni elettorali o referendarie, sia a livello nazionale che locale,la Commissione esprime un parere sul Contratto di servizio triennale stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, un parere sulle modifiche dello statuto della RAI, ed è dotata di alcune competenze di minor rilievo concernenti la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Redige inoltre una Relazione annuale alle Camere, concernente la propria attività.
Più in generale, la Commissione mantiene la potestà di rivolgere alla RAI "atti di indirizzo" concernenti i criteri e i contenuti della programmazione radiotelevisiva, i quali, tenendo conto dell'autonomia dei giornalisti e dei responsabili dell'azienda nell'esercizio del diritto di cronaca e della libertà di manifestazione del pensiero, indicano l'indirizzo generale, ossia di insieme, cui la programmazione deve complessivamente conformarsi (articoli 1 e 4 della legge n. 103/1975; articoli 14 e 15 del regolamento interno della Commissione). La rappresentanza, all'interno della Commissione, di tutti i gruppi parlamentari concorre ad assicurare il rispetto del principio del pluralismo nella programmazione. Corollario della potestà di indirizzo generale è la potestà di vigilare sul rispetto dei relativi "indirizzi" (articoli 17 e 18 del regolamento interno). La vigilanza è stata di fatto esercitata anche in relazione a casi specifici, ma tenendo conto dell'esigenza di valutare l'insieme della programmazione.
Va infine segnalato che sulle materie di competenza della Commissione si applica anche il testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il quale peraltro non innova la disciplina previgente circa le competenze specifiche dell'organo parlamentare (art. 50).
La Sottocommissione permanente per l'Accesso, che si costituisce all'interno della Commissione, assolve al compito di deliberare sulle domande d'accesso, secondo le norme stabilite dallo specifico regolamento interno. Le domande per l'accesso vengono presentate alla Segreteria della Sottocommissione mediante apposito modulo.